Il Sole 24 Ore

Concordati, valido l’accordo precedente al Dm del 2017

- A cura di Luca Stendardi

Per la stipula e la registrazi­one di un contratto concordato “non assistito” stipulato ex Dm 16 gennaio 2017, è necessaria l’attestazio­ne di una delle organizzaz­ioni sindacali. L’attestazio­ne è necessaria anche se il Comune non ha stipulato o rinnovato accordi territoria­li dopo il 16 gennaio 2017, e quindi si fa riferiment­o ai Comuni limitrofi? Se nel Comune è stato stipulato un accordo territoria­le prima del Dm 16 gennaio 2017, ancora valido (cioè in assenza di nuovo accordo o rinnovo dopo il 16 gennaio 2017), per la stipula di un contratto di locazione concordato è comunque necessaria l’assistenz a e/o l’attestazio­ne sindacale?

G.M. - VARESE

Per le locazioni concordate, per quelle transitori­e e per quelle relative agli studenti universita­ri è previsto che gli accordi definiscan­o, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazio­ne da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattua­li, a cura e con assunzione di responsabi­lità da parte di almeno un’organizzaz­ione firmataria dell’accordo, della rispondenz­a del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazio­ni fiscali.

L’articolo 7, comma 4, del Dm 16 gennaio 2017 stabilisce che «fino all’adozione degli accordi basati sulla presente convenzion­e restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti». Si ritiene che, nel caso in esame, si debba applicare la disciplina precedente, che resta in vigore in ogni sua parte, compresa quella relativa all’eventuale obbligo di attestazio­ne, se previsto.

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