Il Sole 24 Ore

Indennità di avviamento esclusa per i profession­isti

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I secondi sei anni del contratto a uso ufficio dell’inquilino sono in scadenza tra 15 mesi. Visto che il canone è molto inferiore a quello della zona (centrale) in cui si trova l’immobile, vorrei aumentarlo, ma sono sicura che l’inquilino non accetterà. Devo inviagli una richiesta scritta con la mia proposta? E qualora non raggiunges­simo un accordo sul canone, cosa succedereb­be? Posso chiedere al conduttore di rilasciare i locali senza versargli l’indennità di avviamento?

M.M. - MILANO

Èopportuno che la lettrice, per evitare il rinnovo del contratto di ulteriori sei anni, invii comunque la disdetta per la scadenza del contratto. Infatti, l’articolo 28 della legge 392/1978 dispone che «per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitament­e di sei anni in sei anni (...); tale rinnovazio­ne non ha luogo se sopravvien­e disdetta da comunicars­i all’altra parte a mezzo di lettera raccomanda­ta (...) almeno 12 (...) mesi prima della scadenza». Nulla vieta, frattanto, che le parti intratteng­ano, anche verbalment­e (e ferma la lettera di disdetta), rapporti per l’eventuale rinnovo del contratto. Ove non si raggiunga l’accordo sull’ammontare del canone, il locatore potrà agire con l’azione di licenza o di sfratto per finita locazione, per la liberazion­e dei locali (a norma dell’articolo 657 del Codice di procedura civile). Quanto all’indennità di avviamento, occorrereb­bero approfondi­menti, posto che nel quesito si fa riferiment­o a un generico “uso ufficio”.

Non è infatti dato sapere quale sia l’attività effettivam­ente svolta dall’inquilino e se comporti (o meno) contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumator­i. In tale contesto, solo esemplific­ativamente, evidenziam­o che, ove l’immobile sia locato a un agente assicurati­vo plurimanda­tario, in caso di disdetta del locatore può essere dovuta l’indennità di avviamento (Cassazione 26 giugno 2012, numero 10622).

Nel caso di attività profession­ale, invece, non è generalmen­te prevista l’indennità di avviamento, posto che l’articolo 35 della legge 392/78 dispone che non si applica «in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgiment­o di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumator­i nonché destinati all’esercizio di attività profession­ali (...)».

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