Compatibili lavori non abituali e fino a 5mila euro annui lordi
Sono amministratore e socio di una Srls (che opera nel commercio). Potrei andare in pensione con quota 100 (40 anni di contributi e 64 anni di età). Potrei continuare a essere amministratore, senza retribuzione (o con lavoro autonomo occasionale)? P.D. - ISERNIA
La pensione con quota 100 è incompatibile con redditi percepiti in qualità di lavoro dipendente e autonomo, anche se prodotti all’estero. Rimane invece compatibile con redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente nei limiti di 5mila euro annui lordi. Considerata la tassatività e la finalità della norma, si ritiene incompatibile il mantenimento dello status di amministratore. Al contrario, si ritiene possibile mantenere la qualità di socio in società di capitali.
Il quesito posto ha ad oggetto il computo dell’anzianità di servizio per la maturazione dei permessi in caso di stipulazione, tra le medesime parti, di un secondo contratto a tempo determinato.
In via preliminare, si ricorda che l’articolo 19 del Dlgs 81/2015, anche nella versione aggiornata al Dl 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2018, ammette la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva (anche aziendale) al limite durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti (limite pari oggi a 24 mesi), indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ciò posto, segnaliamo che i punti 1 e 4 della clausola 4 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, menzionati nel quesito, affermano il generale principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato – fatta salva la ricorrenza di criteri di trattamento diversi giustificati da motivazioni oggettive – relativamente alle condizioni di impiego (clausola 4, punto 1) e il principio di uniformità tra lavoratore a tempo determinato e tempo indeterminato nei «criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro» (clausola 4, punto 4).
Nel caso di specie, tuttavia, i punti 1 e 4 della clausola non sembrano applicabili in quanto il quesito non presenta alcun riferimento a eventuali disparità di trattamento con altri lavoratori assunti a tempo indeterminato. Per quanto sopra, l’anzianità di servizio del secondo contratto a termine – in assenza di deroghe ad hoc da contratto collettivo e/o da clausole di anzianità convenzionale – è iniziata a decorrere ex novo dalla seconda data di assunzione, senza alcuna rilevanza della pregressa anzianità di servizio maturata ai fini del calcolo dei permessi o di altri istituti retributivi.