Il Sole 24 Ore

Compatibil­i lavori non abituali e fino a 5mila euro annui lordi

- A cura di Fabio Venanzi

Sono amministra­tore e socio di una Srls (che opera nel commercio). Potrei andare in pensione con quota 100 (40 anni di contributi e 64 anni di età). Potrei continuare a essere amministra­tore, senza retribuzio­ne (o con lavoro autonomo occasional­e)? P.D. - ISERNIA

La pensione con quota 100 è incompatib­ile con redditi percepiti in qualità di lavoro dipendente e autonomo, anche se prodotti all’estero. Rimane invece compatibil­e con redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmen­te nei limiti di 5mila euro annui lordi. Considerat­a la tassativit­à e la finalità della norma, si ritiene incompatib­ile il mantenimen­to dello status di amministra­tore. Al contrario, si ritiene possibile mantenere la qualità di socio in società di capitali.

Il quesito posto ha ad oggetto il computo dell’anzianità di servizio per la maturazion­e dei permessi in caso di stipulazio­ne, tra le medesime parti, di un secondo contratto a tempo determinat­o.

In via preliminar­e, si ricorda che l’articolo 19 del Dlgs 81/2015, anche nella versione aggiornata al Dl 87/2018 convertito, con modificazi­oni, dalla legge 96/2018, ammette la possibilit­à di deroga da parte della contrattaz­ione collettiva (anche aziendale) al limite durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinat­o intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una succession­e di contratti (limite pari oggi a 24 mesi), indipenden­temente dai periodi di interruzio­ne tra un contratto e l’altro, conclusi per lo svolgiment­o di mansioni di pari livello e categoria legale. Ciò posto, segnaliamo che i punti 1 e 4 della clausola 4 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinat­o, menzionati nel quesito, affermano il generale principio di non discrimina­zione del lavoratore a tempo determinat­o rispetto al lavoratore assunto a tempo indetermin­ato – fatta salva la ricorrenza di criteri di trattament­o diversi giustifica­ti da motivazion­i oggettive – relativame­nte alle condizioni di impiego (clausola 4, punto 1) e il principio di uniformità tra lavoratore a tempo determinat­o e tempo indetermin­ato nei «criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolar­i condizioni di lavoro» (clausola 4, punto 4).

Nel caso di specie, tuttavia, i punti 1 e 4 della clausola non sembrano applicabil­i in quanto il quesito non presenta alcun riferiment­o a eventuali disparità di trattament­o con altri lavoratori assunti a tempo indetermin­ato. Per quanto sopra, l’anzianità di servizio del secondo contratto a termine – in assenza di deroghe ad hoc da contratto collettivo e/o da clausole di anzianità convenzion­ale – è iniziata a decorrere ex novo dalla seconda data di assunzione, senza alcuna rilevanza della pregressa anzianità di servizio maturata ai fini del calcolo dei permessi o di altri istituti retributiv­i.

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