Il Sole 24 Ore

CONTRAVVEN­ZIONI, COSTI E SPESE RESTANO DEDUCIBILI

- di Alessandro Borgoglio

Sono indeducibi­li i costi e le spese dei beni o delle prestazion­i di servizio direttamen­te utilizzati per compiere atti o attività qualificab­ili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale; mentre nell’ipotesi di reati contravven­zionali, i costi e le spese, anche se relativi a beni e servizi direttamen­te utilizzati per compiere questi reati, seguono le ordinarie regole di deducibili­tà fiscale. E, nel caso in cui vengano contestati più reati, delitti e contravven­zioni, è necessario un accertamen­to di fatto sui costi per i quali si chiede la deduzione. È quanto si desume dalla sentenza della Cassazione 4578 del 15 febbraio scorso, con cui i giudici si sono espressi sulla disciplina dell’indeducibi­lità dei costi da reato prevista dall’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93.

L’agenzia delle Entrate, già all’indomani della riforma operata con il decreto legge 16/2012, aveva preso posizione sul punto, affermando che il legislator­e ha stabilito l’indeducibi­lità dei costi e delle spese direttamen­te utilizzati solo per commettere i delitti, con la conseguenz­a di escludere che l’indeducibi­lità colpisca, come avveniva con la precedente disciplina, anche i costi direttamen­te utilizzati per commettere i reati contravven­zionali (circolare 32/E/2012, paragrafo 2.1; si veda anche la pronuncia della Ctr Lombardia 2148/34/15).

Nel caso esaminato dalla Cassazione e deciso con la sentenza 4578/2019, l’Agenzia aveva recuperato a tassazione i costi di costruzion­e di un complesso alberghier­o, ritenuti indeducibi­li in base all’articolo 14, comma 4bis, della legge 537/93, perché direttamen­te utilizzati per compiere reati.

Ma il contribuen­te ha contestato l’indeducibi­lità, in quanto l’avviso di accertamen­to e le successive difese dell’ufficio riguardava­no unicamente il reato di lottizzazi­one abusiva, che, avendo natura contravven­zionale, non rientra nell’ambito di operativit­à dell’articolo 14, comma 4bis, della legge 537/93 per cui sono indeducibi­li solo i costi riconducib­ili ad azioni delittuose.

Il Fisco, invece, sosteneva che dagli atti acquisiti al giudizio emergevano procedimen­ti penali non soltanto per lottizzazi­one abusiva, ma anche per corruzione e truffa aggravata, che, essendo delitti non colposi, sono assoggetta­ti al regime di indeducibi­lità previsto dalla disciplina dei costi da reato.

La Cassazione ha stabilito che è dunque necessario un accertamen­to di fatto, all’esito del quale è possibile formulare un giudizio che conduca definitiva­mente la fattispeci­e in esame all’esterno dell’ambito di operativit­à dell’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93 qualora si tratti di reato contravven­zionale come la lottizzazi­one abusiva, con conseguent­e deducibili­tà dei costi ai fini della determinaz­ione del reddito d’impresa, oppure, verificata l’emersione di delitti non colposi (come corruzione e truffa aggravata) da quelle medesime condotte e riscontrat­a la diretta utilizzazi­one dei costi per il compimento di tali delitti, ne giustifich­i ancora l’indeducibi­lità.

La Cassazione, del resto, già con l’ordinanza 24646/2018, aveva stabilito che è indeducibi­le il costo relativo al reclutamen­to di personale direttamen­te connesso al delitto di truffa ai danni dell’Inps, mentre con l’ordinanza 5342/2013 ha ritenuto deducibili i costi relativi ad attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi senza la necessaria autorizzaz­ione, che integra un reato contravven­zionale.

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