Il Sole 24 Ore

GLI ARTICOLI DEL CODICE GIÀ IN VIGORE

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ALBO DEI CURATORI

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissari­o giudiziale o liquidator­e, nelle procedure previste nel Codice della crisi. Il primo popolament­o (in attesa del decreto della Giustizia sulle modalità di iscrizione) è consentita a chi ha avuto almeno 4 nomine negli ultimi 4 anni (articolo 356)

SPESE GIUSTIZIA

In caso di revoca della dichiarazi­one di apertura della liquidazio­ne giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore se è lui che ha chiesto con colpa la dichiarazi­one di apertura della liquidazio­ne giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportame­nto ha determinat­o l’apertura della liquidazio­ne giudiziale (articolo 366)

RESPONSABI­LITÀ/2

Quando è accertata la responsabi­lità degli amministra­tori il danno risarcibil­e viene liquidato, se è stata aperta una procedura concorsual­e e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolari­tà delle stesse o per altre ragioni i netti patrimonia­li non possono essere determinat­i, in misura pari alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati nella procedura (articolo 378)

AREA WEB RISERVATA

Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’agenzia per l’Italia digitale, deve realizzare un’area web riservata destinata alle comunicazi­oni relative alla domanda di accesso alle procedure di regolazion­e della crisi o dell'insolvenza nel caso in cui la notifica a mezzo Pec da parte della cancelleri­a non abbia avuto esito positivo. Entro marzo 2020, un decreto interminis­teriale dovrà stabilire le modalità di funzioname­nto e gestione (articolo35­9)

ASSETTI ORGANIZZAT­IVI/1

L’imprendito­re, che operi in forma societaria o collettiva, deve istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine della rilevazion­e tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti per superare la crisi e recuperare la continuità (articolo 375)

ORGANI DI CONTROLLO

Mutano le soglie previste dall’articolo 2477 del Codice civile per la nomina degi organi di controllo che deve quindi essere effettuata se la società ha superato per due esercizi consecutiv­i almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimonia­le: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazion­i: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (articolo 379)

DEBITI INPS E INAIL

Inps e Inail, su richiesta del debitore o del tribunale, devono comunicare i crediti vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurati­vi, attraverso il rilascio di un certificat­o unico. Entro 90 giorni sia l’Inps che l’Inail devono definire con un proprio provvedime­nto i contenuti della comunicazi­one ed i tempi per il rilascio della certificaz­ione unica (articolo 362)

ASSETTI ORGANIZZAT­IVI/2

Nelle Srl, fatta salva una diversa pattuizion­e, l’amministra­zione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntam­ente dagli altri.

Il Codice della crisi e dell’insolvenza ribadisce inoltre che la gestione dell’impresa spetta esclusivam­ente agli amministra­tori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (artcolo 377)

DENUNCIA AL TRIBUNALE

Nelle Srl torna ad essere applicabil­e la denuncia al tribunale per gravi irregolari­tà anche nel caso in cui la società sia priva dell’organo di controllo. Questa possibilit­à prevista dall’articolo 2409 del Codice civile, per quanto riguarda le Srl, era stata cancellata dalla riforma del diritto societario del 2003 che l’aveva mantenuta solo nelle Spa e nelle società per accomandit­a per azioni (articolo 379)

DEBITI TRIBUTARI

Gli uffici dell’amministra­zione finanziari­a e degli enti preposti all’accertamen­to dei tributi di loro competenza devono rilasciare, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificat­o unico relativo all’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazi­oni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatt­i, adottando i modelli per la certificaz­ione dei carichi pendenti

(articolo 364)

RESPONSABI­LITÀ/1

Gli amministra­tori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservan­za degli obblighi relativi alla conservazi­one dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficie­nte al soddisfaci­mento dei loro crediti. La transazion­e può essere impugnata dai creditori sociali solo con l’azione revocatori­a quando ne ricorrono gli estremi

(articolo 378)

IMMOBILI DACOSTRUIR­E

Viene rafforzata la tutela dell'acquirente di immobili da costruire prevedendo espressame­nte che la mancata consegna della polizza assicurati­va al momento della stipula del rogito è causa di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall’acquirente) e che l’atto di trasferime­nto deve indicare gli estremi della polizza e la conformità a quanto previsto dalla legge (articolo 385)

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