GLI ARTICOLI DEL CODICE GIÀ IN VIGORE
ALBO DEI CURATORI
Viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi. Il primo popolamento (in attesa del decreto della Giustizia sulle modalità di iscrizione) è consentita a chi ha avuto almeno 4 nomine negli ultimi 4 anni (articolo 356)
SPESE GIUSTIZIA
In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore se è lui che ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha determinato l’apertura della liquidazione giudiziale (articolo 366)
RESPONSABILITÀ/2
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile viene liquidato, se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, in misura pari alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati nella procedura (articolo 378)
AREA WEB RISERVATA
Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’agenzia per l’Italia digitale, deve realizzare un’area web riservata destinata alle comunicazioni relative alla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza nel caso in cui la notifica a mezzo Pec da parte della cancelleria non abbia avuto esito positivo. Entro marzo 2020, un decreto interministeriale dovrà stabilire le modalità di funzionamento e gestione (articolo359)
ASSETTI ORGANIZZATIVI/1
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti per superare la crisi e recuperare la continuità (articolo 375)
ORGANI DI CONTROLLO
Mutano le soglie previste dall’articolo 2477 del Codice civile per la nomina degi organi di controllo che deve quindi essere effettuata se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (articolo 379)
DEBITI INPS E INAIL
Inps e Inail, su richiesta del debitore o del tribunale, devono comunicare i crediti vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Entro 90 giorni sia l’Inps che l’Inail devono definire con un proprio provvedimento i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio della certificazione unica (articolo 362)
ASSETTI ORGANIZZATIVI/2
Nelle Srl, fatta salva una diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza ribadisce inoltre che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (artcolo 377)
DENUNCIA AL TRIBUNALE
Nelle Srl torna ad essere applicabile la denuncia al tribunale per gravi irregolarità anche nel caso in cui la società sia priva dell’organo di controllo. Questa possibilità prevista dall’articolo 2409 del Codice civile, per quanto riguarda le Srl, era stata cancellata dalla riforma del diritto societario del 2003 che l’aveva mantenuta solo nelle Spa e nelle società per accomandita per azioni (articolo 379)
DEBITI TRIBUTARI
Gli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza devono rilasciare, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico relativo all’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, adottando i modelli per la certificazione dei carichi pendenti
(articolo 364)
RESPONSABILITÀ/1
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali solo con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi
(articolo 378)
IMMOBILI DACOSTRUIRE
Viene rafforzata la tutela dell'acquirente di immobili da costruire prevedendo espressamente che la mancata consegna della polizza assicurativa al momento della stipula del rogito è causa di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall’acquirente) e che l’atto di trasferimento deve indicare gli estremi della polizza e la conformità a quanto previsto dalla legge (articolo 385)