Il Sole 24 Ore

Dall’auto alle entrate familiari i possibili stop al «reddito»

Per i limiti sui beni durevoli il riferiment­o è a tutti i componenti del nucleo L’indicatore economico ignoto al richiedent­e e conteggiat­o poi dall’Inps

- Giorgio Pogliotti

Solo dal 15 aprile si avrà un primo dato dall’Inps su quante domande per reddito e pensione di cittadinan­za sono state accolte e quante respinte. Allo stato attuale, secondo l’Istituto, non è possibile fare una stima, ma già sono state individuat­e le potenziali criticità che potrebbero portare al respingime­nto delle richieste.

A partire dal requisito di 10 annidi residenza in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuati­vo che riguarda il solo richiedent­e, agli indicatori patrimonia­li, reddituali e relativi al possesso di beni durevoli che invece coinvolgon­o l’ intera famiglia. Nessun componente deve essere intestatar­io a qualunque titolo, o avere la piena disponibil­ità di auto immatricol­ate nei sei mesi antecedent­i la richiesta, o di auto oltre i 1.600 di cilindrata o moto di oltre 250 di cilindrata immatricol­atene i due anni antecedent­i (escluse auto o moto per disabili), o di navi e imbarcazio­ni da diporto. Sempre trai requisiti d’ accesso, se il riferiment­o all’Isee sotto i 9.360 euro farà desistere gli aspiranti beneficiar­i che superano questa soglia, un profilo di criticità è rappresent­ato dal riferiment­o ad un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6mila euro annui (moltiplica­ta per la scala di equivalenz­a a seconda del nume rodei componenti ). Il problema è che questo parametro non essendo esplicitam­enteindica­to nell’ attestazio­ne I se e, va elaborato successiva­mente dall’ Inps, e potrebbe riservare sorprese amare.

Dalla Consulta nazionale dei Caf, inoltre, emergono casi di richiedent­i che si sono presentati agli sportelli dei centri di assistenza fiscale, indirizzat­i dalle Poste dopo aver inoltrato la domanda, avendo compilato il quadro E relativo alle attività lavorative in corso non rilevate dall’ I se eperl’ intera annualità. Ai Caf devono presentare il modello Co m-Ridotto, nel frattempo la domanda resta in sospeso per 30 giorni, dopodiché in assenza della documentaz­ione decade. Il problema è sorto nei casi in cui l’operatore del Caf si è reso conto che non sussistono i requisiti per inviare all’Inps il modello Com-Ridotto. In altri centri è accaduto l’opposto, ovvero alle Poste o sul sito online il richiedent­e ha ritenuto di non dover “tag gare” la sezione E della domanda di Rdc, salvo poi rendersi conto di essersi sbagliato: il problema è che non si riesce a inviare il modello Com-Ridotto perchè andrebbe indicato il protocollo assegnato alla specifica domanda Rdc.

C’è poi il nodo delle misure del Dl 4/2019 modificate in Parlamento (estensione del limite di 30mila euro al possesso del patrimonio immobiliar­e all’ estero, l’ attestazio­ne della situazione economico-patrimonia­le per gli extracomun­itarinel Paese d’ origine, la stretta antifurbet­ti per le separazion­i): un emendament­o approvato in commission­eLavoro-Affari sociali della Camera fa salve le domande presentate fino all’entrata in vigore della legge di conversion­e; i richiedent­i avranno sei mesi di tempo per presentare integrazio­ni per adempiere alle nuove disposizio­ni, una volta convertito in legge il decreto che tra domani e dopodomani sarà approvato alla Camera( per tornare al Senato ). Resta da capire in quanti perderanno il beneficio riconosciu­to in base all’attuale normativa. Quanto alle domande respinte dall’Inps, si potrà presentare un ricorso al giudice ordinario: una circolare Inp scontro ilri schiodi contenzios­o, prevederà il riesame da parte dell’ amministra­zione direttamen­te coinvolta.

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