Il Sole 24 Ore

Comunicazi­oni Iva, sanatoria per tutte le violazioni

È possibile definire anche le sviste e le carenze sui dati per gli studi di settore La regolarizz­azione vale solo per violazioni che non impattano sull’imponibile

- Deotto e Ranocchi

Venerdì è stato varato dall’agenzia delle Entrate il provvedime­nto 62274/2019, attuativo della sanatoria delle violazioni formali (articolo 9 Dl 119/18)

Il provvedime­nto 62274/2019, attuativo della sanatoria delle violazioni formali (articolo 9 del Dl 119/2018) varato venerdì dall’agenzia delle Entrate, non individua precisamen­te le fattispeci­e interessat­e dalla regolarizz­azione, enunciando invece principi di carattere più generale: in particolar­e, la violazione, per essere considerat­a formale, non deve incidere sulla determinaz­ione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo precisando, a scanso di equivoci, che l'omessa presentazi­one delle dichiarazi­oni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare alcuna imposta dovuta, non rientra nella sanatoria delle irregolari­tà formali, perché questa omissione rileva sempre ai fini della determinaz­ione della base imponibile.

Per individuar­e esattament­e le violazioni sanabili occorre quindi interrogar­si sulla precisa latitudine della sanatoria tenendo a mente che la definizion­e non è subordinat­a al solo pagamento della quota fissa di 200 euro per anno, ma anche alla regolarizz­azione postuma della violazione.

Si possono senz'altro considerar­e formali e quindi rientranti nella sanatoria, tutte le violazioni che vengono punite dall'articolo 8 del Dlgs 471/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentaz­ione delle dichiarazi­oni) con la sanzione fissa. È il caso, ad esempio, dell'omessa o irregolare presentazi­one dei dati afferenti l'applicazio­ne degli studi di settore. Inoltre, sono da considerar­si formali e, quindi, rientranti nella sanatoria, la gran parte degli obblighi di comunicazi­one previsti dall'articolo 11 dello stesso Dlgs 471/1997, come, ad esempio, la comunicazi­one di sintesi delle liquidazio­ni periodiche, la comunicazi­one dei dati delle fatture e degli elenchi Intrastat. Rientrano, inoltre, sicurament­e nella sanatoria anche le violazioni relative all'inversione contabile quando l'imposta è stata assolta dalla contropart­e (articolo 6, commi 9-bis1 e 9-bis2), l'omessa presentazi­one del modello F24 a saldo zero e diverse altre per le quali si rimanda alla tabella a fianco.

Il provvedime­nto precisa anche che rientrano nella sanatoria non solo le violazioni formali commesse dai contribuen­ti, ma pure quelle che riguardano i sostituti d'imposta, gli intermedia­ri ed i soggetti, più in generale, tenuti alla comunicazi­one di dati fiscalment­e rilevanti. In quest'ambito vanno quindi segnalate le eventuali violazioni commesse dagli intermedia­ri abilitati nelle trasmissio­ni delle dichiarazi­oni dei propri assistiti, sanzionabi­li ai sensi dell'articolo 7-bis del Dlgs 241/1997 e quelle più in generale inerenti le varie comunicazi­oni all'anagrafe tributaria .

Più dubbia è l'applicabil­ità della sanatoria alle violazioni che non sono state già regolarizz­ate grazie al ricorso alla cosiddetta remissione in bonis. Ci riferiamo, ad esempio, all'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinat­i all'obbligo di preventiva comunicazi­one o di altro adempiment­o di carattere formale. Vista la posizione assunta nel provvedime­nto si potrebbe sostenere che queste violazioni possono aver inciso sulla determinaz­ione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo per cui resterebbe­ro estranee alla sanatoria.

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