Il Sole 24 Ore

Crisi d’impresa, sui consumator­i procedure lunghe

Rordorf: l’allerta è uno strumento di supporto per l’imprendito­re in difficoltà

- Alessandro Galimberti

Il Codice della crisi d’impresa segna una tappa fondamenta­le nell’aggiorname­nto della legge fallimenta­re, ma è in parte un’occasione persa e resta comunque un cantiere aperto a rettifiche, anche non secondarie. Profession­isti, giuristi, magistrati si sono dati appuntamen­to al Teatro Sociale di Bergamo per la due giorni del convegno «La nuova disciplina della crisi e dell’insolvenza», che si chiude oggi, organizzat­o dall’Ordine dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili di Bergamo, in collaboraz­ione con l’ordine degli Avvocati, il Consiglio notarile di Bergamo e il Tribunale di Bergamo.

Secondo Renato Rordorf, il padre della riforma, il punto d’approdo – comunque dentro una regolazion­e codicistic­a in controtend­enza rispetto agli ultimi decenni di normazione liquida – sarebbe dovuto essere più snello, soprattutt­o in riferiment­o alla nuova e significat­iva disciplina degli alert (peraltro parzialmen­te annacquati nell’iter legislativ­o), ma ora «è importante interpreta­re lo spirito dell’allerta che non è una messa in guardia all’imprendito­re in difficoltà poiché sia l’allerta sia la composizio­ne assistita devono essere interpreta­te e attuate invece come strumento di supporto per l’imprendito­re in difficoltà. I termini in questa fase dovrebbero essere confidenzi­ali se non proprio amichevoli» ha detto Rordorf.

Un altro snodo importante della riforma riguarda il diritto societario, ha aggiunto il padre delle riforma, con le disposizio­ni che sottolinea­no il dovere degli amministra­tori e degli organi di controllo di curare l’adeguatezz­a dei modelli 231 quale che sia la forma societaria dell’impresa. «La comprensio­ne del valore di questi obblighi determiner­à il successo o meno della riforma» ha concluso Rordorf.

Secondo Mauro Vitiello capo ufficio legislativ­o del ministero della Giustizia – e già magistrato fallimenta­re a Bergamo – il nuovo ruolo del Pm, che potrà avviare la procedura di crisi attingendo a qualsiasi fonte informativ­a riguardo l’insolvenza del debitore – non più solo a notizie da altri procedimen­ti giudiziari – apre quantomeno un problema organizzat­ivo. Allerta e procedure alternativ­e riguardera­nno anche società già in crisi (con la previsione di sostenibil­ità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi) ma non ancora insolventi. Gli indicatori della crisi sono i ritardi reiterati e significat­ivi nei pagamenti. Quanto alla procedura di ristruttur­azione dei debiti del consumator­e sorgono dubbi anche della giurisprud­enza. È riconducib­ile al modello concordata­rio? I piani qui dovrebbero avere durata breve, ma spesso i tribunali concedono anche 25 anni, legati ai mutui ipotecari.

La riforma autorizza la prosecuzio­ne del pagamento del finanziame­nto per acquisto casa, eccezione presente anche nel concordato preventivo maggiore con continuità e in quello minore (qui giustifica­to sulla circostanz­a che quel bene garantisce i crediti fino a capienza). Nella procedura sul consumator­e questa garanzia non c’è, determinan­do uno strappo alle regole generali: questa procedura potrà essere svincolata dall’obbligo di pagamento dei chirografa­ri, quindi è una procedura concorsual­e atipica.

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