Il Pvc si consegna all’amministratore assembleare
Questa figura non decade se il tribunale ha nominato l’amministratore giudiziario
La nomina dell’amministratore giudiziario non comporta la decadenza dell’amministratore assembleare, con la conseguenza che l’agenzia delle Entrate è tenuta a notificare il verbale che precede l’accertamento a chi ha la legale rappresentanza della società.
A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 68/2/2019 depositata il 14 marzo 2019 (pres. e rel. Montanari) che affronta la delicata questione dei rapporti tra l’amministratore nominato dai soci e quello giudiziario.
Al termine di una verifica fiscale nei confronti di una società il Pvc veniva consegnato all’amministratore giudiziario nominato dal giudice penale in concomitanza di un sequestro preventivo. Successivamente l’Agenzia, notificava i conseguenti accertamenti all’amministratore assembleare della società e solo in uno di essi era riportato in allegato il Pvc. La società impugnava gli atti eccependo la loro illegittimità perché emessi in violazione del termine di 60 giorni previsto per il diritto di contraddittorio . In sostanza il verbale era stato notificato contestualmente all’accertamento senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo statuto.
L’Agenzia, replicava confermando la legittimità del proprio operato ed evidenziando che correttamente tutti gli atti prodromici (pvc, questionari) erano stati notificati all’amministratore giudiziario come previsto dal Codice antimafia. La Ctp ha rilevato che la nomina dell’amministratore giudiziario non comporta l’automatica decadenza dell’amministratore “assembleare”, il quale, quindi, rimane legittimamente in carica fino a revoca.
Peraltro, la legge antimafia, richiamata dall’Ufficio, risultava inapplicabile nella specie per plurime ragioni. In primo luogo, perché tale norma riguarda reati di stampo mafioso, mentre il sequestro era stato disposto per delitti tributari. Poi, la disposizione citata (articolo 35 bis, Dlgs 159/2011) disciplina solo il controllo che la Pa può esercitare sull’operato dell’amministratore giudiziario nella gestione dei beni, ma non prevede che ogni atto debba essere notificato al medesimo.
Da ciò consegue che il Pvc e gli altri atti precontenziosi dovevano essere notificati e inviati a chi aveva la rappresentanza della società e non al custode dei beni sequestrati. Nella specie, il verbale risultava notificato solo come allegato a uno degli accertamenti e pertanto l’Ufficio, a causa della contestualità della consegna non aveva rispettato il termine dei 60 giorni, prevista dallo statuto (articolo 12, comma 7, legge 212/2000), tra la consegna del Pvc e la notifica del provvedimento impositivo.
La sentenza è interessante perché tratta i rapporti tra società sottoposta e sequestro e amministratore giudiziario. Secondo la Ctp, anche in presenza di quest’ultimo, per le notifiche occorre comunque fare riferimento all’amministratore assembleare e legale rappresentante.