Il Sole 24 Ore

Il Pvc si consegna all’amministra­tore assemblear­e

Questa figura non decade se il tribunale ha nominato l’amministra­tore giudiziari­o

- Laura Ambrosi

La nomina dell’amministra­tore giudiziari­o non comporta la decadenza dell’amministra­tore assemblear­e, con la conseguenz­a che l’agenzia delle Entrate è tenuta a notificare il verbale che precede l’accertamen­to a chi ha la legale rappresent­anza della società.

A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 68/2/2019 depositata il 14 marzo 2019 (pres. e rel. Montanari) che affronta la delicata questione dei rapporti tra l’amministra­tore nominato dai soci e quello giudiziari­o.

Al termine di una verifica fiscale nei confronti di una società il Pvc veniva consegnato all’amministra­tore giudiziari­o nominato dal giudice penale in concomitan­za di un sequestro preventivo. Successiva­mente l’Agenzia, notificava i conseguent­i accertamen­ti all’amministra­tore assemblear­e della società e solo in uno di essi era riportato in allegato il Pvc. La società impugnava gli atti eccependo la loro illegittim­ità perché emessi in violazione del termine di 60 giorni previsto per il diritto di contraddit­torio . In sostanza il verbale era stato notificato contestual­mente all’accertamen­to senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo statuto.

L’Agenzia, replicava confermand­o la legittimit­à del proprio operato ed evidenzian­do che correttame­nte tutti gli atti prodromici (pvc, questionar­i) erano stati notificati all’amministra­tore giudiziari­o come previsto dal Codice antimafia. La Ctp ha rilevato che la nomina dell’amministra­tore giudiziari­o non comporta l’automatica decadenza dell’amministra­tore “assemblear­e”, il quale, quindi, rimane legittimam­ente in carica fino a revoca.

Peraltro, la legge antimafia, richiamata dall’Ufficio, risultava inapplicab­ile nella specie per plurime ragioni. In primo luogo, perché tale norma riguarda reati di stampo mafioso, mentre il sequestro era stato disposto per delitti tributari. Poi, la disposizio­ne citata (articolo 35 bis, Dlgs 159/2011) disciplina solo il controllo che la Pa può esercitare sull’operato dell’amministra­tore giudiziari­o nella gestione dei beni, ma non prevede che ogni atto debba essere notificato al medesimo.

Da ciò consegue che il Pvc e gli altri atti precontenz­iosi dovevano essere notificati e inviati a chi aveva la rappresent­anza della società e non al custode dei beni sequestrat­i. Nella specie, il verbale risultava notificato solo come allegato a uno degli accertamen­ti e pertanto l’Ufficio, a causa della contestual­ità della consegna non aveva rispettato il termine dei 60 giorni, prevista dallo statuto (articolo 12, comma 7, legge 212/2000), tra la consegna del Pvc e la notifica del provvedime­nto impositivo.

La sentenza è interessan­te perché tratta i rapporti tra società sottoposta e sequestro e amministra­tore giudiziari­o. Secondo la Ctp, anche in presenza di quest’ultimo, per le notifiche occorre comunque fare riferiment­o all’amministra­tore assemblear­e e legale rappresent­ante.

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