Il Sole 24 Ore

L’avviso al guidatore va dato anche se il prelievo ha fini medici

- —Maurizio Caprino

Non basta che il prelievo di sangue venga effettuato per finalità di cura per esonerare gli organi di polizia dall’obbligo di informare un guidatore ferito in un incidente che ha facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia: ora la Cassazione (sentenza 11722/2019, depositata ieri dalla Quarta sezione penale) ritiene che l’avviso è comunque necessario quando il prelievo viene eseguito all’interno di un protocollo terapeutic­o che di per sè non rende necessario che venga rilevata la concentraz­ione di alcol presente nel sangue.

Dunque ora la Cassazione precisa in modo restrittiv­o l’ormai consolidat­o principio secondo cui l’analisi del sangue prelevato su un ferito dopo un incidente nell’ambito degli «ordinari protocolli sanitari» può essere utilizzata per determinar­e anche il suo tasso alcolemico, senza che sia necessario l’avviso all’interessat­o. L’avviso occorre quando il prelievo è «autonomame­nte richiesto» dall’organo di polizia ed è proprio sulla natura di tale richiesta che si fonda la distinzion­e che ora la Corte introduce.

Esaminando la giurisprud­enza di legittimit­à recente (sentenze 49371 e 6514 del 2018, 51284/2017 e 3340, 53293 e 43894 del 2016), emerge l’individuaz­ione del caso in cui il personale sanitario opera solo come «longa manus della polizia giudiziari­a». Ma questo non basta: bisogna anche andare a vedere se un prelievo eseguito dai sanitari di propria iniziativa sia motivato anche dalla necessità di conoscere il tasso alcolemico perché tale dato sia necessario a fini terapeutic­i.

La conclusion­e è che «non c’è ragione di limitare l’obbligo di avviso al solo caso di richiesta di esecuzione del prelievo (da parte della polizia, ndr), perché la ratio...è comune all’ipotesi in cui» gli inquirenti chiedano per i loro fini (giudiziari) un’ulteriore analisi di sangue che era stato già prelevato a fini di cura. Quindi, «l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamen­to del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzial­mente inutile o si limiti ad acquisire la documentaz­ione dell’analisi».

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Cassazione.Va visto se il test misura già l’alcol

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