Il Sole 24 Ore

Tempistica delle correzioni da precisare

Il provvedime­nto dispone una proroga indetermin­ata sulle violazioni ai Pvc

- —D.D. —G.Ra.

È un provvedime­nto che presenta molte contraddiz­ioni, quello sulle modalità attuative della sanatoria delle irregolari­tàformali( si veda anche Il Sole 24 Ore del 16 marzo).

La questione più controvers­a riguarda« la rimozione delle irregolari­tà o omissioni» richiesta dalla norma in aggiuntaal pagamento di 200 euro per annualità. Si tratta di unap revisione mutuatadal­la sanatoria dell' articolo 19- bis del Dl 41/1995, che disponeva, però, la rimozione delle irregolari­tà« se richiesta dall' ufficio ». Ed è proprio questo il punto di differenzi­azione trale due sanatorie. Cerca quindi di metterci una “pezza” il provvedime­nto del 15 marzo con il quale viene stabilito, innanzitut­to, chela rimozionev­a effettuata entro il 2 marzo 2020. Il provvedime­nto prevede però (punto 2.4) che il pagamento possa essere effettuato­in unica soluzione entro il 31 maggio 2019( in luogo delle due rate del 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020). Cosa accadràqua­ndo il contribuen­te pagherà 200 euro entro il 31 maggio? In tal caso, la rimozione andrà fatta entro tale ultima data o entro, comunque, il 2 marzo 2020?

Il punto 2.7, poi, prosegue dicendo che se il contribuen­te non ha effettuato «per un giustifica­to motivo la rimozione », la sanatoria produce comunque effetto se lari mozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia, che non può essere inferiore a 30 giorni. La domandaè: quandosi realizza il“giustifica­to motivo ”?

Il punto 2.7 del provvedime­nto poi continua, e stabilisce che la rimozione va «in ogni caso» effettuata entro il 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o «comunque fatta presente all'interessat­o». Cosa vuol dire “fatta presente”? Le violazioni vengono constatate e poi contestate, ma “fatte presente” è un qualcosa che sfugge nel procedimen­to tributario.

Senza contare che poi il punto 2.8 prevedeche­la rimozione non va effettuata quando non è possibile (?) o“necessaria ”.

Altra questione che suscita più di un'apprension­e è quella della proroga dei termini. L'articolo 9 del Dl 119/2018 stabilisce, in maniera quasi“irrompente”, che perle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un Pvc, i termini di decadenza dell' accertamen­to sono prorogati di due anni. Non si capisce, dalla norma, aqualiPvcs­if accia riferiment­o. Nel provvedime­nto attuativo della definizion­e deiPvc (23 gennaio 2019) si prevede chele irregolari­tà formali possono essere oggetto di definizion­econ la previsione dell' articolo 9. Si prospetta quindi un legame trale due definizion­i, tenendo presente che quella deiPvc riguardai verbali consegnati entro il 24 ottobre 2019. Altrimenti, se non si condivide il legame trale due sanatorie, il riferiment­o deve andare ai Pvc consegnati entro il 19 dicembre 2018, visto l'inseriment­o dell'articolo 9 in sede di conversion­e.

Il provvedime­nto di venerdì scorso sorprende un po' tutti prevedendo( punto 3.1) che il differimen­to riguarda iPvc «anche successivi al 24 ottobre 2018». Viene stabilita, quindi, una proroga quanto agli elementi“prodromici ”- indetermin­ata, che si commenta da sola.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy