Tempistica delle correzioni da precisare
Il provvedimento dispone una proroga indeterminata sulle violazioni ai Pvc
È un provvedimento che presenta molte contraddizioni, quello sulle modalità attuative della sanatoria delle irregolaritàformali( si veda anche Il Sole 24 Ore del 16 marzo).
La questione più controversa riguarda« la rimozione delle irregolarità o omissioni» richiesta dalla norma in aggiuntaal pagamento di 200 euro per annualità. Si tratta di unap revisione mutuatadalla sanatoria dell' articolo 19- bis del Dl 41/1995, che disponeva, però, la rimozione delle irregolarità« se richiesta dall' ufficio ». Ed è proprio questo il punto di differenziazione trale due sanatorie. Cerca quindi di metterci una “pezza” il provvedimento del 15 marzo con il quale viene stabilito, innanzitutto, chela rimozioneva effettuata entro il 2 marzo 2020. Il provvedimento prevede però (punto 2.4) che il pagamento possa essere effettuatoin unica soluzione entro il 31 maggio 2019( in luogo delle due rate del 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020). Cosa accadràquando il contribuente pagherà 200 euro entro il 31 maggio? In tal caso, la rimozione andrà fatta entro tale ultima data o entro, comunque, il 2 marzo 2020?
Il punto 2.7, poi, prosegue dicendo che se il contribuente non ha effettuato «per un giustificato motivo la rimozione », la sanatoria produce comunque effetto se lari mozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia, che non può essere inferiore a 30 giorni. La domandaè: quandosi realizza il“giustificato motivo ”?
Il punto 2.7 del provvedimento poi continua, e stabilisce che la rimozione va «in ogni caso» effettuata entro il 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o «comunque fatta presente all'interessato». Cosa vuol dire “fatta presente”? Le violazioni vengono constatate e poi contestate, ma “fatte presente” è un qualcosa che sfugge nel procedimento tributario.
Senza contare che poi il punto 2.8 prevedechela rimozione non va effettuata quando non è possibile (?) o“necessaria ”.
Altra questione che suscita più di un'apprensione è quella della proroga dei termini. L'articolo 9 del Dl 119/2018 stabilisce, in maniera quasi“irrompente”, che perle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un Pvc, i termini di decadenza dell' accertamento sono prorogati di due anni. Non si capisce, dalla norma, aqualiPvcsif accia riferimento. Nel provvedimento attuativo della definizione deiPvc (23 gennaio 2019) si prevede chele irregolarità formali possono essere oggetto di definizionecon la previsione dell' articolo 9. Si prospetta quindi un legame trale due definizioni, tenendo presente che quella deiPvc riguardai verbali consegnati entro il 24 ottobre 2019. Altrimenti, se non si condivide il legame trale due sanatorie, il riferimento deve andare ai Pvc consegnati entro il 19 dicembre 2018, visto l'inserimento dell'articolo 9 in sede di conversione.
Il provvedimento di venerdì scorso sorprende un po' tutti prevedendo( punto 3.1) che il differimento riguarda iPvc «anche successivi al 24 ottobre 2018». Viene stabilita, quindi, una proroga quanto agli elementi“prodromici ”- indeterminata, che si commenta da sola.