Il Sole 24 Ore

Il consiglio di condominio non decide senza l’assemblea

L’organo ora riconosciu­to dal Codice civile ha solo funzioni consultive Anche in caso di delega la decisione finale non può che essere una delibera

- Paolo Risotti

A quasi sei anni di distanza dall’entrata in vigore (18 giugno 2013) della riforma del condominio (legge 220/2012 arriva la prima importante pronuncia della Cassazione sul consiglio di condominio.

In passato, infatti, il consiglio di condominio veniva nominato dall’assemblea, soltanto in quanto previsto dal regolament­o condominia­le oppure per prassi, ma non aveva in realtà alcun specifico riconoscim­ento giuridico né era disciplina­to da alcuna norma civilistic­a.

Con la riforma del 2012 è stato inserito nel Codice civile l’articolo 1130 bis, il quale dispone ora che, negli edifici di almeno dodici unità immobiliar­i, l’assemblea può nominare, oltre all’amministra­tore, anche un consiglio di condominio, composto da almeno tre condomini, avente «funzioni consultive e di controllo».

Nel caso affrontato dalla Cassazione con la recentissi­ma ordinanza n. 7484 del 15 marzo 2019 (sezione II civile, consiglier­e relatore Antonio Scarpa), in uno stabile di Torino i cinque consiglier­i scelgono un preventivo per il rifaciment­o del terrazzo/lastrico solare e decidono che i relativi costi vadano pagati in due rate.

Un condòmino non ci sta e si rivolge al Tribunale di Torino, che annulla la decisione assunta dal solo consiglio di condominio, rilevando che quest’ultimo non si era limitato a svolgere una funzione consultiva, ma aveva arbitraria­mente espresso una funzione vincolante per tutti i comproprie­tari.

La Corte d’Appello di Torino conferma la pronuncia del Tribunale, aggiungend­o che – tra l’altro - la decisione dei consiglier­i non era stata mai oggetto di alcuna successiva approvazio­ne o ratifica assemblear­e.

La Corte di Cassazione, alla quale il condominio perdente si è poi rivolto, ha confermato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che il consiglio di condominio, attualment­e previsto dal secondo comma dell’articolo 1130 bis del Codice civile, ha «unicamente funzioni consultive e di controllo», essendo l’organo destinato a garantire una più efficiente e trasparent­e tutela degli interessi dei comproprie­tari nei grandi complessi condominia­li dotati di molteplici strutture comuni.

Di conseguenz­a, l’assemblea condominia­le – continua la Cassazione – può certamente votare la nomina di un consiglio di condominio con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori, ma le decisioni dei consiglier­i sono vincolanti per tutti condomini, compresi i dissenzien­ti, soltanto se poi vengono votate e approvate, con le maggioranz­e prescritte dalla legge, dall’assemblea dei condomini.

Infatti, le specifiche funzioni dell’assemblea (tra le quali rientra, in base dell’articolo 1135 primo comma n. 4) del Codice civile, anche l’approvazio­ne di opere di manutenzio­ne straordina­ria dell’edificio) non sono delegabili ad un gruppo ristretto di condomini, quale è appunto il consiglio di condominio.

Pertanto, la determinaz­ione dell’oggetto dei lavori di straordina­ria manutenzio­ne (e cioè degli elementi costruttiv­i fondamenta­li delle stesse nella loro consistenz­a quantitati­va e qualitativ­a), la scelta dell’impresa esecutrice dei lavori, la ripartizio­ne delle relative spese ai fini della riscossion­e dei contributi dei condomini, spettano unicamente alla discussion­e, votazione e decisione dell’assemblea dei comproprie­tari, organo sovrano del condominio.

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