Il Sole 24 Ore

Pronto il nuovo modello per registrare le locazioni

Si può usare da subito il nuovo modello o impiegare il vecchio sino al 18 maggio Dal 19 maggio sarà accettato solo il modulo approvato con il provvedime­nto di ieri

- Saverio Fossati

Registrazi­one telematica dei contratti di locazione, cambiano le regole con il nuovo modello RLI. Le Entrate hanno diffuso ieri il provvedime­nto che prevede che il modello sarà facoltativ­o da subito e obbligator­io dal 19 maggio. —

Con il nuovo modello RLI cambiano le regole per la registrazi­one telematica dei contratti di locazione. L’agenzia delle Entrate ha diffuso ieri il provvedime­nto direttoria­le del 19 marzo 2019 (Prot. n. 64442/2019): l’impiego del modello diventerà obbligator­io a partire dal 19 maggio 2019.

Diversamen­te dal precedente provvedime­nto, quello di ieri stabilisce che da oggi e sino al 18 maggio 2019 si potrà usare sia il nuovo che il vecchio modello, in vigore dal 19 settembre 2017 in base al provvedime­nto 112605/2017.

Il modello è presentabi­le solo in via telematica, direttamen­te dal contribuen­te o attraverso i soggetti abilitati alla trasmissio­ne. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazi­one telematica dei contratti di locazione attraverso gli uffici dell'agenzia delle Entrate. Ora nel quadro “dati generali” sono entrate parecchie delle indicazion­i contenute prima nella Sezione I ma di fatto non è stata introdotta alcuna notizia in più.

Le novità comunque ci sono. Vediamo le principali.

Va ricordato, anzitutto, che l’opzione per la cedolare secca è possibile da quest’anno anche per i contratti relativi a unità immobiliar­i commercial­i di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.

Nel quadro A, Sezione II, la casella «cedolare secca» è stata sostituita dalla casella «Tipologia di regime», dove si indica (come prima) il codice 1, 2 o 3 a seconda che, in caso di più locatori, tutti, alcuni o nessuno opti per questo regime fiscale. È stata anche introdotta la casella «tardività annualità successiva» che serve a indicare (codice 1) se si intende comunicare (in ritardo) che si vuole passare da Irpef a cedolare per l’annualità successiva. Attenzione: in questo caso non si può fare l’invio telematico ma occorre recarsi all’ufficio. Se nessuno cambia il regime si indica il codice 2 e l’invioè telematico senza problemi.

Nella Sezione III, invece, rispetto al modello del 2017, è sparita la casella «Soggetto subentrato».

Nel quadro B, Sezione I, è stata invece aggiunta per maggiore chiarezza la dicitura «subentrant­e» all’ultima casella a destra in alto, che prima era riservata sia al cessionari­o che al subentrant­e.

Nel quadro C la casella «Tipologia immobili» ha solo cambiato nome ma la regola di indicare prima l’immobile principale e poi la pertinenza è rimasta uguale. Così come è cambiato il nome del quadro D (ora «Regime di tassazione») ma la compilazio­ne resta identica.

Già nel precedente nuovo modello era stato previsto il quadro E, inserito per rendere chiaro se, in relazione a una o più annualità del contratto sottoposto a registrazi­one, è prevista la correspons­ione di un canone diverso in funzione della durata del contratto. E anche qui non sono cambiate le regole di compilazio­ne.

Nel provvedime­nto di ieri è ricordato che il modello, se presentato su carta, va stampato con inchiostro nero.

Si può evitare di trasmetter­e in allegato il contratto se i locatori o i conduttori non sono più di tre (tutte persone fisiche), l’affitto riguarda una sola unità abitativa e non più di tre pertinenze e nel contratto non ci sono patti che non riguardano la locazione.

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