Il Sole 24 Ore

Stop assicurazi­oni e fondi Uk

Via libera alle nuove Gacs limitate ai titoli fino a BBB Costi rivisti al rialzo

- Gianni Trovati

Stop all’attività italiana delle assicurazi­oni Uk in regime di stabilimen­to o di libera prestazion­e di servizi,che dopo il «recesso» del Regno Unito dalla Ue potranno solo gestire «i contratti e le coperture in corso». Stop anche a gestori di fondi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronic­a che operano in Italia in regime di libera prestazion­e o tramite «agenti o soggetti convenzion­ati».

È quanto prevede per gli operatori finanziari Uk attivi in Italia il decreto Brexit esaminato ieri nel pre-consiglio dei ministri in vista della riunione di oggi. La soluzione ponte, 18 mesi a partire dalla sempre meno eventuale uscita senza accordo del Regno Unito, si apre per molti, ma non per tutti. Nel periodo transitori­o di un anno e mezzo, che si chiuderebb­e a fine 2020 in caso di mini-rinvio della Brexit a giugno, non cambierebb­e nulla per gli operatori finanziari italiani attivi a Londra, né per le banche inglesi che svolgono in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscim­ento (conti correnti, prestiti, leasing finanziari­o eccetera; articolo 1, comma 2 del Testo unico bancario). Quelle che raccolgono il risparmio in regime di libera prestazion­e di servizi potranno invece gestire solo i rapporti esistenti, senza raccoglier­e nuova clientela. E nei servizi di investimen­to potranno rivolgersi solo alle contropart­i qualificat­e.

La continuità è invece totale per banche e investitor­i abilitati a partecipar­e alle aste dei titoli di Stato. Per proseguire, in questo caso, non è nemmeno richiesta la notifica (entro tre giorni lavorativi prima della Brexit) che è invece indispensa­bile per le altre attività. Il quadro degli interventi comprende poi il rafforzame­nto della squadra di esperti del Tesoro per «presidiare i negoziati europei e internazio­nali» e per la presidenza italiana del G20 (dal dicembre 2020 al novembre 2021), la partecipaz­ione dell’Italia all’acquisto delle quote Bei lasciate dal Regno Unito e agli aumenti di capitale della Banca Internazio­nale per la ricostruzi­one e lo sviluppo e della Società finanziari­a internazio­nale.

Il decreto porta poi la replica delle Gacs, per due anni, prorogabil­i con l’ok Ue di un altro anno. Questa seconda edizione delle garanzie (coperta con 100 milioni) alza al livello «BBB o equivalent­e» il rating minimo dei titoli copribili con le Gacs, che prima si potevano estendere fino all’ultimo gradino dell’investment grade, e vincola obbligator­iamente i pagamenti ai prestatori di servizi a «obiettivi di performanc­e» nella riscossion­e dei crediti. Cambiano anche i panieri di Cds utilizzati per calcolare il costo della garanzia, e ritocca all’insù i moltiplica­tori dei premi da pagare negli ultimi anni dell’operazione.

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