Stop assicurazioni e fondi Uk
Via libera alle nuove Gacs limitate ai titoli fino a BBB Costi rivisti al rialzo
Stop all’attività italiana delle assicurazioni Uk in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi,che dopo il «recesso» del Regno Unito dalla Ue potranno solo gestire «i contratti e le coperture in corso». Stop anche a gestori di fondi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica che operano in Italia in regime di libera prestazione o tramite «agenti o soggetti convenzionati».
È quanto prevede per gli operatori finanziari Uk attivi in Italia il decreto Brexit esaminato ieri nel pre-consiglio dei ministri in vista della riunione di oggi. La soluzione ponte, 18 mesi a partire dalla sempre meno eventuale uscita senza accordo del Regno Unito, si apre per molti, ma non per tutti. Nel periodo transitorio di un anno e mezzo, che si chiuderebbe a fine 2020 in caso di mini-rinvio della Brexit a giugno, non cambierebbe nulla per gli operatori finanziari italiani attivi a Londra, né per le banche inglesi che svolgono in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento (conti correnti, prestiti, leasing finanziario eccetera; articolo 1, comma 2 del Testo unico bancario). Quelle che raccolgono il risparmio in regime di libera prestazione di servizi potranno invece gestire solo i rapporti esistenti, senza raccogliere nuova clientela. E nei servizi di investimento potranno rivolgersi solo alle controparti qualificate.
La continuità è invece totale per banche e investitori abilitati a partecipare alle aste dei titoli di Stato. Per proseguire, in questo caso, non è nemmeno richiesta la notifica (entro tre giorni lavorativi prima della Brexit) che è invece indispensabile per le altre attività. Il quadro degli interventi comprende poi il rafforzamento della squadra di esperti del Tesoro per «presidiare i negoziati europei e internazionali» e per la presidenza italiana del G20 (dal dicembre 2020 al novembre 2021), la partecipazione dell’Italia all’acquisto delle quote Bei lasciate dal Regno Unito e agli aumenti di capitale della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale.
Il decreto porta poi la replica delle Gacs, per due anni, prorogabili con l’ok Ue di un altro anno. Questa seconda edizione delle garanzie (coperta con 100 milioni) alza al livello «BBB o equivalente» il rating minimo dei titoli copribili con le Gacs, che prima si potevano estendere fino all’ultimo gradino dell’investment grade, e vincola obbligatoriamente i pagamenti ai prestatori di servizi a «obiettivi di performance» nella riscossione dei crediti. Cambiano anche i panieri di Cds utilizzati per calcolare il costo della garanzia, e ritocca all’insù i moltiplicatori dei premi da pagare negli ultimi anni dell’operazione.