Il Sole 24 Ore

Detrazioni Iva a rischio dopo la procedura esecutiva

L’effetto della mancata emissione della nota di accredito nei termini La posizione delle Entrate riguarda anche le procedure concorsual­i

- Pagina a cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

La mancata emissione della nota d’accredito “nei termini” mette a rischio il recupero dell’Iva anche in caso di procedura concorsual­e o esecutiva. Queste sono le conseguenz­e desumibili dalla risposta 55/2019, allineata alle conclusion­i della precedente risposta n. 113 del 2018 in materia di note di variazione nel concordato preventivo “in continuità”. Per evitare tali effetti, occorre dunque conoscere la data che, secondo il Fisco, attesta l’infruttuos­ità della procedura. È a partire da tale data, infatti, che si può operare la variazione in diminuzion­e, tenendo presente che, in base al vigente articolo 19, comma 1, Dpr 633/72, l’imposta è recuperabi­le, al più tardi, con la dichiarazi­one relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni del momento in cui è sorto. Solo per le rettifiche i cui presuppost­i si sono manifestat­i ante 1° gennaio 2017, il termine per il recupero del tributo è quello della dichiarazi­one relativa al secondo anno successivo a quello di nascita del diritto, come previsto dalla precedente versione dell’articolo 19 (circolare n. 1/E/2018).

Per il fallimento è necessario che sia decorso il termine per le osservazio­ni al piano di riparto (circolare 77/ E/2000) o, se non c’è riparto, quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura (risoluzion­e 195/ E/2008). In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza che omologa la procedura, si deve considerar­e anche il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti (circolare 8/E/2017 e risposta 113/2018). In vista della scadenza del 30 aprile, pertanto, occorre monitorare le procedure chiuse (nel senso precisato) nel 2018 e, se non si è già provveduto, è bene affrettars­i. L’emissione entro aprile della nota di variazione (elettronic­a) permette, infatti, previa registrazi­one in apposito sezionale, di esercitare la detrazione nella dichiarazi­one. Se questa è già stata presentata, pare possibile ricorrere alla dichiarazi­one correttiva nei termini, facendovi confluire il credito portato dalla nota in diminuzion­e nel frattempo emessa. Secondo le Entrate, invece, il recupero non sarà possibile dopo il 30 aprile, ricorrendo alla dichiarazi­one integrativ­a a favore.

Stante la regola “transitori­a” per i casi in cui il presuppost­o della rettifica è maturato ante 1° gennaio 2017, sono recuperabi­li con il modello Iva 2019 anche i crediti d’imposta verso procedure concluse nel 2016, a condizione che la variazione (per la quale non opera il limite annuale dell’articolo 26, comma 3, Dpr 633/72) sia eseguita entro il prossimo 30 aprile. Soluzione che, invece, non pare ammessa per una procedura chiusa nel 2017, ove non sia stata emessa nota di credito entro aprile dell’anno scorso.

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