La delibera dell’authority per l’energia giustifica la nota di variazione
La deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che approva e rende vincolante l’impegno col quale il produttore (e venditore) di energia elettrica e gas naturale s’impegna a non applicare (o a restituire, ove applicato) ai clienti alcun corrispettivo per il recapito della fattura cartacea rientra tra le fattispecie “residuali” per cui è possibile l’emissione della nota di credito senza limiti di tempo. Tale momento segna quindi il dies a quo per l’emissione del documento e individua altresì l’anno in relazione al quale è ammesso il recupero dell’imposta. Le conclusioni cui sono pervenute le Entrate con la risposta n. 77 di ieri sono in linea con le precedenti.
Nella situazione oggetto dell’interpello, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico contesta alla società istante l’applicazione di un sovrapprezzo applicato ai clienti per la ricezione della fattura cartacea, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 9, comma, 8, del Dlgs 102/2014.
A seguito della proposta della società di restituzione di quanto indebitamente fatturato, l’ente, mediante apposita deliberazione, approva e rende vincolanti gli impegni assunti dalla medesima società.
Questa chiede quindi se il descritto procedimento possa essere ricondotto nella casistica dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972 e, in caso positivo, quale sia il dies a quo per l’emissione della nota di variazione.
La risposta al primo quesito è affermativa. Infatti, oltre alle cause di «nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione», la norma si riferisce anche alle figure «simili», consentendo «di valorizzare ragioni ulteriori per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile». Secondo le Entrate, tra i casi «simili» rientrano «tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni».
L’agenzia delle Entrate afferma poi che il momento in cui si verifica il presupposto per l’emissione della nota di credito coincide con la deliberazione dell’Autorità di regolazione. Dal momento che viene confermata la possibilità di emettere il documento entro il 30 aprile 2019 tale deliberazione dovrebbe essere stata assunta nel 2018.
Ma se le note di variazione sono datate 2019, il diritto di detrazione della relativa imposta va esercitato direttamente nella dichiarazione relativa al 2018, previa annotazione dei documenti in apposito sezionale, secondo la procedura dettata con la circolare n. 1/E del 2018. Al fine di evitare di detrarre la medesima imposta due volte bisogna quindi accertarsi che questa non concorra (anche) nella liquidazione relativa al periodo di registrazione della nota.
Cancellato dall’autorità il sovrapprezzo imposto da una società per il recapito delle fatture cartacee ai clienti