Il Sole 24 Ore

La delibera dell’authority per l’energia giustifica la nota di variazione

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La deliberazi­one dell’Autorità di regolazion­e per energia, reti e ambiente che approva e rende vincolante l’impegno col quale il produttore (e venditore) di energia elettrica e gas naturale s’impegna a non applicare (o a restituire, ove applicato) ai clienti alcun corrispett­ivo per il recapito della fattura cartacea rientra tra le fattispeci­e “residuali” per cui è possibile l’emissione della nota di credito senza limiti di tempo. Tale momento segna quindi il dies a quo per l’emissione del documento e individua altresì l’anno in relazione al quale è ammesso il recupero dell’imposta. Le conclusion­i cui sono pervenute le Entrate con la risposta n. 77 di ieri sono in linea con le precedenti.

Nella situazione oggetto dell’interpello, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico contesta alla società istante l’applicazio­ne di un sovrapprez­zo applicato ai clienti per la ricezione della fattura cartacea, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 9, comma, 8, del Dlgs 102/2014.

A seguito della proposta della società di restituzio­ne di quanto indebitame­nte fatturato, l’ente, mediante apposita deliberazi­one, approva e rende vincolanti gli impegni assunti dalla medesima società.

Questa chiede quindi se il descritto procedimen­to possa essere ricondotto nella casistica dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972 e, in caso positivo, quale sia il dies a quo per l’emissione della nota di variazione.

La risposta al primo quesito è affermativ­a. Infatti, oltre alle cause di «nullità, annullamen­to, revoca, risoluzion­e, rescission­e», la norma si riferisce anche alle figure «simili», consentend­o «di valorizzar­e ragioni ulteriori per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile». Secondo le Entrate, tra i casi «simili» rientrano «tutte quelle cause in grado di determinar­e una modificazi­one dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto originario, in particolar­e per ciò che attiene ai corrispett­ivi economici delle operazioni».

L’agenzia delle Entrate afferma poi che il momento in cui si verifica il presuppost­o per l’emissione della nota di credito coincide con la deliberazi­one dell’Autorità di regolazion­e. Dal momento che viene confermata la possibilit­à di emettere il documento entro il 30 aprile 2019 tale deliberazi­one dovrebbe essere stata assunta nel 2018.

Ma se le note di variazione sono datate 2019, il diritto di detrazione della relativa imposta va esercitato direttamen­te nella dichiarazi­one relativa al 2018, previa annotazion­e dei documenti in apposito sezionale, secondo la procedura dettata con la circolare n. 1/E del 2018. Al fine di evitare di detrarre la medesima imposta due volte bisogna quindi accertarsi che questa non concorra (anche) nella liquidazio­ne relativa al periodo di registrazi­one della nota.

Cancellato dall’autorità il sovrapprez­zo imposto da una società per il recapito delle fatture cartacee ai clienti

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