Pesa la firma del lodo rituale
La nota di credito si può emettere a partire dalla sottoscrizione dell’arbitrato
In caso di arbitrato rituale, il presupposto per l’emissione della nota di credito scatta con la sottoscrizione del lodo. La detrazionepuòquindi essereesercitata entro i termini ordinari e, nell’ipotesi in cui il documento non sia emesso in tempo, non è possibile recuperare l’imposta mediante integrativa. Con la risposta n. 55/2019, le Entrate hanno definito la questione relativa alla possibilità di recuperare la detrazione “persa” per il superamento dei tempi dettati dall’articolo 19 del Dpr 633/1972, attraverso una dichiarazione integrativa a favore. I termini di tale questione potevanoinfattirisultare“sfumati”sullabasediuna(acritica)letturadellacircolare 1/E del 2018. Innanzitutto, va chiarito che la problematica verte sui tempi di emissionedellanotadivariazioneIvain una delle ipotesi disciplinate nel secondo comma dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, in cui non è previsto alcun limitetemporaleentrocuideveverificarsi l’evento che legittima la variazione.
Nel caso dell’interpello, una controversia tra due società è definita con arbitratoritualechecondannailfornitore allarestituzionedeipagamentiricevuti. Quest’ultimochiedese,einchetermini, èpossibileilrecuperodell’impostasulle fatture emesse, ma non incassate per effetto del lodo arbitrale. Le Entrate affermano che il momento a partire dal qualeèpossibileemetterelanotadicreditocoincideconladatadisottoscrizionedellodo.Mataleeventoèanchequello che fissa il termine per la detrazione. Se il lodo è firmato prima del 2017, tale termine scade con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica tale accadimento, ossia con i tempi stabiliti dalla norma ante Dl 50/2017. Nella risposta è affermatochedettotermineèspiratoil30 aprile2018;ilchefapensare,nonessendo riportate nel testo le date di riferimento,chelasottoscrizionedellodosia avvenuta nel 2015. Ma ciò significa che, qualora la sottoscrizione del lodo sia avvenuta nel 2016, si avrà tempo fino al 30 aprile per l’emissione della nota di credito. Corretto, ma in un certo senso paradossale, ove si consideri che, se il presupposto si fosse manifestato nel 2017, per effetto della riduzione del termine entro cui è esercitabile il diritto di detrazione, questo risulterebbe scaduto il 30 aprile 2018.