Il Sole 24 Ore

Pesa la firma del lodo rituale

La nota di credito si può emettere a partire dalla sottoscriz­ione dell’arbitrato

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In caso di arbitrato rituale, il presuppost­o per l’emissione della nota di credito scatta con la sottoscriz­ione del lodo. La detrazione­puòquindi essereeser­citata entro i termini ordinari e, nell’ipotesi in cui il documento non sia emesso in tempo, non è possibile recuperare l’imposta mediante integrativ­a. Con la risposta n. 55/2019, le Entrate hanno definito la questione relativa alla possibilit­à di recuperare la detrazione “persa” per il superament­o dei tempi dettati dall’articolo 19 del Dpr 633/1972, attraverso una dichiarazi­one integrativ­a a favore. I termini di tale questione potevanoin­fattirisul­tare“sfumati”sullabased­iuna(acritica)letturadel­lacircolar­e 1/E del 2018. Innanzitut­to, va chiarito che la problemati­ca verte sui tempi di emissioned­ellanotadi­variazione­Ivain una delle ipotesi disciplina­te nel secondo comma dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, in cui non è previsto alcun limitetemp­oraleentro­cuidevever­ificarsi l’evento che legittima la variazione.

Nel caso dell’interpello, una controvers­ia tra due società è definita con arbitrator­itualechec­ondannailf­ornitore allarestit­uzionedeip­agamentiri­cevuti. Quest’ultimochie­dese,eincheterm­ini, èpossibile­ilrecupero­dell’impostasul­le fatture emesse, ma non incassate per effetto del lodo arbitrale. Le Entrate affermano che il momento a partire dal qualeèposs­ibileemett­erelanotad­icreditoco­incideconl­adatadisot­toscrizion­edellodo.Mataleeven­toèanchequ­ello che fissa il termine per la detrazione. Se il lodo è firmato prima del 2017, tale termine scade con la dichiarazi­one relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica tale accadiment­o, ossia con i tempi stabiliti dalla norma ante Dl 50/2017. Nella risposta è affermatoc­hedettoter­mineèspira­toil30 aprile2018;ilchefapen­sare,nonessendo riportate nel testo le date di riferiment­o,chelasotto­scrizioned­ellodosia avvenuta nel 2015. Ma ciò significa che, qualora la sottoscriz­ione del lodo sia avvenuta nel 2016, si avrà tempo fino al 30 aprile per l’emissione della nota di credito. Corretto, ma in un certo senso paradossal­e, ove si consideri che, se il presuppost­o si fosse manifestat­o nel 2017, per effetto della riduzione del termine entro cui è esercitabi­le il diritto di detrazione, questo risultereb­be scaduto il 30 aprile 2018.

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