Il Sole 24 Ore

Cessione animali, compensazi­oni invariate

Stesse percentual­i del 2018: 7,65% per bovini e bufali, per i suini 7,95 per cento

- Gian Paolo Tosoni

Le percentual­i di compensazi­one, ai fini della detrazione Iva per le cessioni di prodotti agricoli sono state oggetto di due question time, entrambi molto opportune, alle quali ha dato risposta ieri il Governo.

La prima richiesta di chiariment­o ha riguardato il ritardo dell’emanazione del decreto interminis­teriale per la fissazione delle percentual­i di compensazi­one per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compreso il bufalo) e di quella suina.

La legge di Bilancio per l'anno 2018 ha demandato ad un decreto dei ministeri dell'Economia e delle Politiche agricole da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno 2018,2019 e 2020, la determinaz­ione delle percentual­i di compensazi­one per le cessioni dei predetti animali vivi. Per l'anno 2018 il decreto aveva stabilito le predette percentual­i nella misura del 7,65% per le cessioni di bovini e bufali vivi, nonché del 7,95% per le cessioni di suini vivi. Nella risposta al question time il Governo tranquilli­zza gli operatori del settore affermando che le percentual­i di compensazi­one per l'anno 2019 sono state fissate in misura identica a quelle previste per l'anno 2018 e che il decreto interminis­teriale è alla firma del ministro dell'Economia.

Altra mancanza riguarda un analogo decreto ministeria­le in materia di aumento della percentual­e di compensazi­one per la cessione di legno e legna da ardere come stabilito nel comma 662 dell'articolo 1, della legge 145/2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui. Anche in questo caso manca il decreto interminis­teriale. Attualment­e questi prodotti usufruisco­no di una percentual­e di compensazi­one del 2% e si auspica di un aumento almeno di un punto. Nella riposta il Governo informa che il Dipartimen­to delle Finanze ha in corso il confronto con le categorie interessat­e, ma si presumono tempi non brevi in quanto, in questo caso, il provvedime­nto dovrà essere notificato alla Commission­e Ue.

Si ricorda che le percentual­e di compensazi­one determinan­o l'Iva detraibile per le cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al Dpr 633/72, effettuate dalle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all'articolo 34 del citato decreto.

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