L’hosting provider passivo risponde sul copyright
La Cassazione accoglie una parte del ricorso di Mediaset contro Yahoo Da valutare se per l’obbligo di rimozione è sufficiente il titolo dei video diffusi
Anche l’hosting provider passivo può essere chiamato a rispondere per violazioni al diritto d’autore commesse dagli utenti.
Lo chiarisce la Cassazione, con la sentenza della Prima sezione civile depositata ieri, la n. 7708, con la quale sono stati accolti alcuni dei motivi di ricorso presentati da Rti (società del gruppo Mediaset) contro Yahoo Italia.
La pronuncia ha così riformato il giudizio della Corte d’appello di Milano con la quale, nel 2015, i giudici avevano ritenuto che Yahoo Italia come semplice prestatore di servizi di ospitalità di dati non dovesse rispondere delle violazioni, commesse dai soggetti richiedenti i servizi, a danno dei titolari delle opere protette da copyright.
Verdetto che aveva ribaltato quanto invece affermato in primo grado nel 2011: allora era stata considerata illegittima, in violazione del diritto d’autore, la diffusione sul portale video di Yahoo Italia di filmati tratti da vari programmi televisivi di proprietà Mediaset.
Ora la Corte mette nero su bianco che l’hosting provider attivo è il prestatore di servizi, nel contesto della società dell’informazione, che svolge un’attività «che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito». Con la conseguenza, sul piano giuridico, di non potere rientrare nel regime generale di esenzione disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
Un passo in più, però, fa poi la Cassazione, perchè incasella il servizio di Yahoo Italia tra quelli di hosting passivo. I singoli utenti infatti potevano caricare contenuti soggetti anche a commenti altrui, ma con semplice prestazione di ospitalità, di dati attraverso un servizio di accesso a un sito, senza proporre servizi di elaborazione dei dati.
Dovrebbe allora scattare l’esenzione, ma la sua applicazione viene esclusa dalla Cassazione, valorizzando la posizione di garanzia dell’hosting provider.
Infatti, sottolinea la sentenza, la responsabilità del prestatore di servizi che non ha rimosso i contenuti illeciti deve essere affermata in presenza di tre condizioni: la conoscenza dell’illecito commesso dal destinatario del servizio; la possibilità di contestare la condotta illecita, con la conseguente colpa grava per non essere intervenuto; la possibilità di attivarsi perchè informato sullo specifico dei contenuti illeciti da rimuovere.
E però, e sta qui la ragione del rinvio alla Corte d’appello, la Cassazione ritiene che solo i giudici di merito potranno valutare sull’idoneità della semplice indicazione dei titoli dei programmi a individuare i video “incriminati”, obbligando quindi Yahoo ad attivarsi, o se, invece, serviva una puntuale indicazione dell’indirizzo url.
Con la decisione successiva, n. 7709, la Cassazione ha invece bocciato il ricorso proposto da Rti, sempre contro Yahoo, con riferimento a un’ulteriore diffusione di filmati delle tv Mediaset attraverso il servizio Yahoo Italia Search. In questo caso l’attività è quella di caching che si realizza, su istanza degli utenti, semplicemente cercando e poi riproponendo una serie di link a siti diversi all’interno dei quali si trovano i contenuti richiesti. La responsabilità del motore di ricerca non scatta sulla base di una semplice segnalazione ma è necessario, per la rimozione, un ordine dell’autorità amministrativa o giudiziaria.