Il Sole 24 Ore

Il Dl Brexit ritocca il passaggio ai principi contabili nazionali

Con il transito da Ias/Ifrs si forma un accantonam­ento non disponibil­e

- Franco Roscini Vitali

Il decreto Brexit, in arrivo in Consiglio dei ministri, riguarda interventi in materia di principi contabili internazio­nali Ias/Ifrs. In particolar­e, modifica il decreto legislativ­o 38 del 2005 che si occupa delle opzioni previste dal regolament­o 1606/02 in materia di principi contabili internazio­nali.

La novità più rilevante è costituita dal nuovo articolo 7-bis, che disciplina gli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale consentito alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazio­ne in un mercato regolament­ato dall’articolo 2-bis del decreto introdotto dal comma 1070 della legge di Bilancio 2019 n. 145/18.

È previsto che il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale, se positivo, è iscritto in una riserva indisponib­ile. La riserva si riduce in misura corrispond­ente all’importo delle plusvalenz­e realizzate, anche attraverso l’ammortamen­to, o divenute insussiste­nti per effetto della svalutazio­ne.

Inoltre, la riserva è indisponib­ile anche ai fini dell’imputazion­e a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. Può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibil­i e della riserva legale: tuttavia, in questo caso, deve essere reintegrat­a accantonan­do utili degli esercizi successivi.

Queste disposizio­ni si applicano al bilancio d’esercizio e consolidat­o a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, in sostanza dall’esercizio 2018: dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La bozza di decreto, inoltre, interviene sull’articolo 6 del decreto 38/2005, relativo alla distribuzi­one di utili e riserve, con alcune precisazio­ni riferite, in particolar­e, alle riserve di patrimonio netto costituite a seguito delle valutazion­i di attività e passività rilevate nelle altre componenti del prospetto della redditivit­à complessiv­a. Altre modifiche e integrazio­ni sono apportate all’articolo 7 del decreto 38/2005, con citazione sempre del prospetto della redditivit­à complessiv­a.

Infine, l’articolo 21 modifica l’articolo 20-quater del decreto 119/18 (legge 136/2018) che consente alle imprese Oic adopter di non svalutare i titoli, di debito e partecipat­ivi quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Viene esteso alle imprese che sono passate dagli Ias/Ifrs alle norme nazionali la previsione, già dettata per le imprese di assicurazi­one, che impone di destinare a una riserva indisponib­ile utili di ammontare corrispond­ente alla mancata svalutazio­ne al netto del relativo onere fiscale: se gli utili sono inferiori a tale differenza, la riserva è integrata utilizzand­o riserve di utili o altre riserve patrimonia­li disponibil­i o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

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