Il Dl Brexit ritocca il passaggio ai principi contabili nazionali
Con il transito da Ias/Ifrs si forma un accantonamento non disponibile
Il decreto Brexit, in arrivo in Consiglio dei ministri, riguarda interventi in materia di principi contabili internazionali Ias/Ifrs. In particolare, modifica il decreto legislativo 38 del 2005 che si occupa delle opzioni previste dal regolamento 1606/02 in materia di principi contabili internazionali.
La novità più rilevante è costituita dal nuovo articolo 7-bis, che disciplina gli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale consentito alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dall’articolo 2-bis del decreto introdotto dal comma 1070 della legge di Bilancio 2019 n. 145/18.
È previsto che il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale, se positivo, è iscritto in una riserva indisponibile. La riserva si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.
Inoltre, la riserva è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. Può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale: tuttavia, in questo caso, deve essere reintegrata accantonando utili degli esercizi successivi.
Queste disposizioni si applicano al bilancio d’esercizio e consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, in sostanza dall’esercizio 2018: dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La bozza di decreto, inoltre, interviene sull’articolo 6 del decreto 38/2005, relativo alla distribuzione di utili e riserve, con alcune precisazioni riferite, in particolare, alle riserve di patrimonio netto costituite a seguito delle valutazioni di attività e passività rilevate nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva. Altre modifiche e integrazioni sono apportate all’articolo 7 del decreto 38/2005, con citazione sempre del prospetto della redditività complessiva.
Infine, l’articolo 21 modifica l’articolo 20-quater del decreto 119/18 (legge 136/2018) che consente alle imprese Oic adopter di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Viene esteso alle imprese che sono passate dagli Ias/Ifrs alle norme nazionali la previsione, già dettata per le imprese di assicurazione, che impone di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale: se gli utili sono inferiori a tale differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.