Il Sole 24 Ore

I PASSAGGI

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I punti fondamenta­li per esercitare la detrazione Iva

1 LA REGISTRAZI­ONE

Il diritto alla detrazione va esercitato con la registrazi­one della fattura di acquisto (o della bolletta doganale) e nel rispetto delle tempistich­e dettate dall’articolo 19 del Dpr 633/1972). Dato che, ai fini Iva, non sussiste un obbligo generale di registrazi­one dei documenti, l’eventuale mancata annotazion­e della fattura comporta (sempliceme­nte) una manifestaz­ione di rinuncia all’esercizio del diritto di detrarre

2 LE TEMPISTICH­E

A partire da fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, il diritto di detrazione può essere fatto valere, al più tardi, con la dichiarazi­one relativa all’anno in cui tale diritto è sorto e alle condizioni esistenti alla nascita del diritto (articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972). Resta ferma la vecchia tempistica per le variazioni con presuppost­o realizzato prima

3 IL RECUPERO

Secondo la circolare 1/E del 2018, chi non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti nei termini di legge, può recuperare l’imposta presentand­o una integrativ­a a favore, non oltre i termini dell’articolo 57 del decreto Iva (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one), restando fermi l’obbligo di procedere alla “regolarizz­azione” e l’applicabil­ità delle sanzioni per violazione degli obblighi di registrazi­one

4 LE NOTE DI VARIAZIONE

Si parla di detrazione anche a fronte dell’emissione di una nota di variazione in diminuzion­e. Qualora la rettifica dipenda da dichiarazi­one di nullità, annullamen­to, revoca, risoluzion­e, rescission­e o simili o per mancato pagamento (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972), non sono previsti limiti temporali con riguardo all’evento che giustifica la variazione. Pertanto, si può procedere alla rettifica anche nell’ipotesi in cui sia trascorso più di un anno dall’effettuazi­one dell’operazione da rettificar­e

5 L’IMPOSSIBIL­ITÀ DEL RECUPERO

Nel caso delle note di variazione, bisogna però tenere conto del termine previsto dall’articolo 19 del decreto Iva per l’esercizio del diritto di detrazione. Il momento in cui sorge il presuppost­o per la rettifica “intercetta” anche l’anno in relazione al quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione. Pertanto, spirato il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa a detto periodo, non è più possibile recuperare l’imposta, nemmeno tramite dichiarazi­one integrativ­a a favore (risposta n. 55 del 2019)

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