I PASSAGGI
I punti fondamentali per esercitare la detrazione Iva
1 LA REGISTRAZIONE
Il diritto alla detrazione va esercitato con la registrazione della fattura di acquisto (o della bolletta doganale) e nel rispetto delle tempistiche dettate dall’articolo 19 del Dpr 633/1972). Dato che, ai fini Iva, non sussiste un obbligo generale di registrazione dei documenti, l’eventuale mancata annotazione della fattura comporta (semplicemente) una manifestazione di rinuncia all’esercizio del diritto di detrarre
2 LE TEMPISTICHE
A partire da fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, il diritto di detrazione può essere fatto valere, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto e alle condizioni esistenti alla nascita del diritto (articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972). Resta ferma la vecchia tempistica per le variazioni con presupposto realizzato prima
3 IL RECUPERO
Secondo la circolare 1/E del 2018, chi non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti nei termini di legge, può recuperare l’imposta presentando una integrativa a favore, non oltre i termini dell’articolo 57 del decreto Iva (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), restando fermi l’obbligo di procedere alla “regolarizzazione” e l’applicabilità delle sanzioni per violazione degli obblighi di registrazione
4 LE NOTE DI VARIAZIONE
Si parla di detrazione anche a fronte dell’emissione di una nota di variazione in diminuzione. Qualora la rettifica dipenda da dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili o per mancato pagamento (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972), non sono previsti limiti temporali con riguardo all’evento che giustifica la variazione. Pertanto, si può procedere alla rettifica anche nell’ipotesi in cui sia trascorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione da rettificare
5 L’IMPOSSIBILITÀ DEL RECUPERO
Nel caso delle note di variazione, bisogna però tenere conto del termine previsto dall’articolo 19 del decreto Iva per l’esercizio del diritto di detrazione. Il momento in cui sorge il presupposto per la rettifica “intercetta” anche l’anno in relazione al quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione. Pertanto, spirato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo, non è più possibile recuperare l’imposta, nemmeno tramite dichiarazione integrativa a favore (risposta n. 55 del 2019)