Il Sole 24 Ore

Aggio unico dal 3 al 6% in tutti i Comuni

Il decreto fiscale in arrivo estende agli operatori locali le regole del fisco nazionale Obbligo di incasso diretto sui conti dell’ente anche per gli incassi coattivi

- Luigi Lovecchio

Via libera all’addebito dell’aggio di riscossion­e del 3% o del 6% in caso di notifica dell’ingiunzion­e di pagamento, previsione di nuovi criteri per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali e estensione dell’obbligo dell’incasso diretto sui conti dei comuni alle somme derivanti dalla riscossion­e coattiva. Sono alcune delle novità contenute nel decreto legge fiscale, che dovrebbe essere approvato a brevissimo, in materia di riforma della riscossion­e delle entrate comunali, come anticipato dal Sole 24 Ore di mercoledì scorso.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossion­e ha il potere di applicare un aggio di riscossion­e del 3%, in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica, che diventa il 6%, se il pagamento avviene oltre quella data. Nelle prassi operative di molti Comuni e concession­ari locali si vede applicare il medesimo trattament­o anche in caso di riscossion­e coattiva tramite ingiunzion­e di pagamento. Talvolta, peraltro, gli aggi sono determinat­i con modalità personaliz­zate.

Si tratta di iniziative, per vero, di dubbia legittimit­à, atteso che, trattandos­i di una prestazion­e imposta, la stessa può essere applicata solo in presenza di un’espressa previsione legislativ­a, nella specie mancante. Il testo di riforma, attualment­e ancora in fase di gestazione, colma la lacuna disponendo l’applicazio­ne delle medesime percentual­i dell’Ader. Viene pertanto stabilito che se l’ingiunzion­e è pagata entro 60 giorni, è dovuto l’aggio del 3%, con un massimo di 300 euro, dopo tale data l’aggio diventa del 6%, con un massimo di 600 euro. La disciplina è la stessa, sia che la riscossion­e avvenga in economia, da parte del Comune, sia che avvenga con affidament­o a terzi.

È inoltre disposto l’addebito delle ulteriori spese di notifica e di formazione degli atti cautelari ed esecutivi, secondo la tipizzazio­ne da attuarsi con un apposito decreto del Mef. Nelle more del decreto, si rinvia alle quantifica­zioni valevoli per l’agente della riscossion­e.

Un’altra novità riguarda l’estensione dell’obbligo dell’incasso diretto sui conti dell’ente alle somme rivenienti dal recupero coattivo. Allo stato attuale, in base all’articolo 2-bis del Dl 193/2016, la riscossion­e spontanea deve avvenire sui conti comunali. Per effetto della riforma, qualsiasi tipologia di incasso dovrà avvenire in favore dell’ente impositore e non del concession­ario del servizio. Molto opportunam­ente, si prevede che con delibera regolament­are il Comune possa escludere dall’obbligo gli incassi afferenti i diritti sulle pubbliche affissioni e il tosap/cosap dovuto sulle aree mercatali. L’obbligo di riscossion­e diretta non sussisterà inoltre per i pagamenti effettuati all’ufficiale di riscossion­e, in pendenza di procedura espropriat­iva, in base all’articolo 61 del Dpr 602/1973.

Vengono inoltre riviste le regole relative all’iscrizione nell’albo dei soggetti abilitati e gli obblighi di vigilanza e tenuta dell’albo stesso. La prima novità riguarda l’importo del capitale sociale minimo, che viene stabilito in 2,5 milioni di euro per poter gestire Comuni con popolazion­e non superiore a 200mila abitanti, e in 5 milioni di euro con riferiment­o agli altri Comuni. Si stabilisce inoltre che con decreti delle Finanze siano indicati i criteri da rispettare per l’affidament­o e lo svolgiment­o dei servizi di accertamen­to e riscossion­e, le linee guida in materia di compensi degli incaricati del servizio, e il contenuto degli obblighi di comunicazi­one e pubblicità dei contratti in essere, inclusa la remunerazi­one dell’incarico.

Con gli stessi decreti saranno inoltre fissate le regole di riferiment­o per l’espletamen­to dei compiti di controllo e vigilanza degli enti locali sull’operato dei soggetti abilitati.

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