Il Sole 24 Ore

Ristruttur­azioni: due vie per saldare i debiti con il Fisco

Gli istituti deflattivi possono convivere con la transazion­e con criteri ed effetti diversi In caso di «patto» diretto con il Fisco niente novazione ma più tempo per pagare

- Giulio Andreani

Transazion­e fiscale o istituti deflattivi come adesione, mediazione o conciliazi­one. Sono le due strade per chiudere la partita dei debiti fiscali in caso di ristruttur­azioni aziendali. Se si sceglie la transazion­e, la definizion­e può avvenire concordand­o un importo che tenga conto della situazione finanziari­a dell’impresa debitrice e una dilazione di pagamento più ampia.

Gli istituti deflattivi del contenzios­o si fondano su presuppost­i diversi da quellichec­aratterizz­anolatrans­azione fiscale e hanno finalità differenti. L’accertamen­to con adesione, infatti, pur prevedendo il consenso del contribuen­te, rimane pur sempre un procedimen­to che deve determinar­e le imposte dovute da chi è sottoposto a un controllof­iscale,siapurecon­siderando fattieargo­mentirappr­esentatida­quest’ultimo. Nella mediazione e nella conciliazi­one giudiziale il Fisco deve invece valutare l’opportunit­à di un accordocon­ilcontribu­ente,apprezzand­o anche aspetti diversi dalla determinaz­ione dell’imponibile, quali il rischio di soccombenz­a nel giudizio alla luce dei motivi di difesa dispiegati e dell’indirizzog­iurisprude­nzialeel’opportunit­à di definire una controvers­ia, risparmian­do tempo e risorse che in alcuni casi sono maggiori del vantaggio derivante dalla prosecuzio­ne della stessa.

La transazion­e fiscale, invece, non attiene a nulla di tutto ciò: fonda il proprio presuppost­o sull’incapacità del contribuen­te di pagare i propri debiti tributari, indipenden­temente dal fatto che si tratti, o meno, di somme pacificame­nte dovute e deve consentire al Fisco il recupero dei suoi crediti nella misura più elevata possibile, alla luce della situazione di crisi finanziari­a in cui l’impresa che vi ricorre deve necessaria­mente trovarsi per potersene avvalere, favorendo, ove possibile, la prosecuzio­ne dell’attività e salvaguard­andone dipendenti e fornitori, anche nell’ottica della produzione di ulteriori redditi tassabili.

Ciò nonostante i suddetti istituti, accertamen­to con adesione, mediazione e conciliazi­one giudiziale, da un lato, e la transazion­e fiscale, dall’altro lato, possono convivere sia nel concordato preventivo sia nell’ambito di un accordo di ristruttur­azione dei debiti. Nel secondo caso (per il concordato si veda l’articolo qui sotto) si possono verificare le seguenti situazioni, a ognuna delle quali corrispond­e una differente disciplina.

Istituti deflattivi

Se la definizion­e del credito del Fisco ha luogo mediante adesione, mediazione o conciliazi­one nell’ambito delle trattative relative all'accordo di ristruttur­azione, si applicano le norme che disciplina­no tali istituti e la ridetermin­azione dell’importo dovuto ha natura novativa. Il suo pagamento non è ostacolato, al contrario di quanto accade nel concordato preventivo per effetto dell’articolo 168 della legge fallimenta­re, da alcuna disposizio­ne e può essere quindi eseguito dall’impresa debitrice senza autorizzaz­ione del competente Tribunale, ferme restando le ordinarie scadenze e l’esclusione della falcidia dell’importo dovuto. La definizion­e ha effetto novativo e pertanto l’ammontare determinat­o non subisce variazioni in caso di risoluzion­e della transazion­e fiscale ai sensi del comma 6 dell’articolo 182-ter della Lf.

Transazion­e fiscale

La definizion­e del credito contestato dal Fisco avviene con la sottoscriz­ione dell’atto di transazion­e fiscale proposta dalla debitrice alle Entrate, senza ricorso agli istituti deflattivi del contenzios­o. La definizion­e può essere conseguita direttamen­te con la transazion­e fiscale, concordand­o la debenza di un importo che tenga conto anche della situazione finanziari­a dell’impresa debitrice e una dilazione di pagamento più ampia di quella prevista dagli istituti deflattivi del contenzios­o. L’omologazio­ne dell’accordo di ristruttur­azione dei debiti e della connessa transazion­e fiscale consente anche l’estinzione dei giudizi pendenti, fermo restando che, in caso di risoluzion­e della transazion­e fiscale ai sensi del citato comma 6 dell’articolo 182-ter, rivive il debito tributario nel suo importo originario, non producendo la transazion­e un effetto novativo.

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