Il Sole 24 Ore

Forma o sostanza? L’equivoco rischia di travolgere ogni atto

- —Dario Deotto

Non hanno tardato a farsi sentire nell’operativit­à degli uffici periferici gli “effetti” delle ultime prese di posizione delle Entrate (ad esempio, la risposta a interpello 341/2019) e magari anche della Cassazione (ordinanza 23549/2019), che afferma un generalizz­ato principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

In un recente atto di accertamen­to fondato sull’abuso del diritto, che Il Sole 24 Ore ha potuto esaminare, è stato contestato «l’uso improprio della tipologia societaria, in modo tale da realizzare dei risultati economici-sostanzial­i difformi da quelli che il legislator­e ha assunto... a presuppost­o e giustifica­zione dell’agevolazio­ne in commento», cioè la determinaz­ione su base catastale del reddito agrario (articolo 32 del Tuir). In sostanza, il Fisco ritiene che, pur sussistend­o tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire della tassazione del reddito su base catastale, la società destinatar­ia dell’atto di accertamen­to abbia posto in essere delle operazioni «meramente strumental­i ad acquisire la veste di società agricola», concludend­o che le medesime «operazioni sarebbero prive di sostanza economica».

Ecco qui: l’equivoco della sostanza economica che viene usato come grimaldell­o per riqualific­are qualsiasi atto compiuto dal contribuen­te.

Probabilme­nte chi (erroneamen­te) afferma il principio che la sostanza prevale sulla forma non si rende conto della pericolosi­tà di una simile affermazio­ne. È già stato rilevato che nell’ordinament­o tributario non esiste alcuna disposizio­ne che stabilisca una supremazia del sostanzial­ismo sul formalismo (tranne alcune eccezioni, peraltro indirette, nella determinaz­ione dei redditi d’impresa societari) e che, se si facesse derivare tale supremazia dal principio di capacità contributi­va, la prevalenza della sostanza avrebbe bisogno della “mediazione” di una legge. Legge che – per fortuna – oggi non c’è (si veda Il Sole 24 Ore del 30 settembre).

Si pensi a quanto sarebbe destabiliz­zante considerar­e gli effetti economici al posto di quelli propri – giuridici – laddove un bene venisse venduto oppure donato. Non c’è dubbio che per chi lo riceve gli effetti economici sono gli stessi, mentre risultano completame­nte divergenti per il donante e per il venditore. Questo dimostra che non ha senso valorizzar­e, come chiave interpreta­tiva, una presunta prevalenza della sostanza in luogo della forma. Lo si ripete: gli effetti economici valgono nell’economia, ma risultano del tutto fuorvianti nei rapporti giuridici e, quindi, anche in quelli fiscali.

Un conto è l’attività di interpreta­zione (qualificaz­ione) di un contratto che porta a individuar­e l’esatta natura – giuridica – dello stesso: non esistono certo ostacoli a ché il Fisco ravvisi nelle clausole contrattua­li un diverso tipo contrattua­le, ricollegan­do ad esso gli effetti propri. Altro conto è, invece, superare completame­nte le forme legali adottate dalle parti – che è un’attività di riqualific­azione – la quale può essere effettuata, anche per presunzion­i, solo in presenza di finzioni e dissimulaz­ioni. Ma qui l’abuso del diritto non c’entra proprio nulla.

Negata l’agevolazio­ne agricola a una società lecita ma ritenuta priva di sostanza economica

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy