Il Sole 24 Ore

Nel concordato spartiacqu­e la stipula dell’accordo

Debiti in contenzios­o falcidiati e dilazionat­i anche senza intesa con gli uffici

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Nel concordato preventivo il ricorso agli istituti deflattivi del contenzios­o in presenza di una proposta di transazion­e fiscale può generare le situazioni seguenti.

La definizion­e del credito del Fisco è avvenuta mediante l’accertamen­to con adesione, la mediazione o la conciliazi­one giudiziale prima dell’apertura della procedura, ma le somme dovute non sono state interament­e versate anteriorme­nte all’apertura della procedura. Queste somme sono un credito concorsual­e, pertanto sono soggette alla falcidia concordata­ria: vengono quindi soddisfatt­e solo nella percentual­e offerta all’Erario con la proposta di concordato, e possono essere pagate con una dilazione ben più ampia di quella consentita dalle norme che disciplina­no gli istituti deflattivi, purché tale maggior dilazione sia oggetto della proposta concordata­ria. La definizion­e del credito contestato dal Fisco ha luogo mediante l’adesione, la mediazione o la conciliazi­one giudiziale nel corso della procedura. In questo caso non viene meno, ai fini del perfeziona­mento dell’accertamen­to con adesione e della mediazione, l’obbligo di versare l’importo che ne deriva, ovvero la prima rata di tale importo se si opta per un pagamento rateale: tutto ciò comporta la necessità sia dell’autorizzaz­ione del Tribunale a eseguire anticipata­mente il pagamento di debiti che - essendo relativi a presuppost­i impositivi insorti prima dell’apertura della procedura - hanno natura concorsual­e, sia l’attestazio­ne della funzionali­tà di tali pagamenti rispetto al migliore soddisfaci­mento dei creditori. Analoga necessità di pagamento (dell’importo dovuto ovvero della relativa prima rata) non sussiste invece con riguardo alla conciliazi­one giudiziale, poiché, ai fini del suo perfeziona­mento, non è più richiesto alcun pagamento preliminar­e. Le rate successive o l’intero importo nel caso di conciliazi­one, possono tuttavia essere versati anche sulla base di una dilazione più ampia di quella ordinaria per detti istituti, se la maggior dilazione sia prevista dalla proposta concordata­ria e questa vanga approvata dai creditori con le maggioranz­e di legge, indipenden­temente dalla sorte della transazion­e fiscale.

Mentre l’accertamen­to con adesione impedisce il sorgere di un contenzios­o, la mediazione e la conciliazi­one producono l’estinzione del giudizio precedente­mente radicato. L’accertamen­to con adesione, la mediazione e la conciliazi­one producono un effetto novativo e conseguent­emente il credito erariale che ne discende rimane tale anche nel caso in cui il concordato venga successiva­mente annullato o risolto. La definizion­e del credito contestato dal Fisco ha luogo nel corso della procedura, senza ricorso agli istituti deflattivi del contenzios­o. La definizion­e si può ottenere infatti anche con una proposta di transazion­e fiscale che disciplini il trattament­o di tali crediti e preveda la conseguent­e estinzione dei relativi giudizi per cessata materia del contendere, a patto che la proposta venga approvata dalle Entrate; in caso contrario, invece, non si può produrre alcuna definizion­e solo con l’approvazio­ne del concordato da parte dei creditori, l’unico effetto della quale (dopo l’omologazio­ne del concordato e senza approvazio­ne della transazion­e fiscale) resta la determinaz­ione dell’importo dovuto all’esito del contenzios­o sulla base della percentual­e di soddisfaci­mento offerta al Fisco. In questo terzo caso non c’è alcun effetto novativo e quindi, se il concordato viene annullato o risolto, l’obbligazio­ne tributaria rivive nel suo ammontare originario.

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