Nel concordato spartiacque la stipula dell’accordo
Debiti in contenzioso falcidiati e dilazionati anche senza intesa con gli uffici
Nel concordato preventivo il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso in presenza di una proposta di transazione fiscale può generare le situazioni seguenti.
La definizione del credito del Fisco è avvenuta mediante l’accertamento con adesione, la mediazione o la conciliazione giudiziale prima dell’apertura della procedura, ma le somme dovute non sono state interamente versate anteriormente all’apertura della procedura. Queste somme sono un credito concorsuale, pertanto sono soggette alla falcidia concordataria: vengono quindi soddisfatte solo nella percentuale offerta all’Erario con la proposta di concordato, e possono essere pagate con una dilazione ben più ampia di quella consentita dalle norme che disciplinano gli istituti deflattivi, purché tale maggior dilazione sia oggetto della proposta concordataria. La definizione del credito contestato dal Fisco ha luogo mediante l’adesione, la mediazione o la conciliazione giudiziale nel corso della procedura. In questo caso non viene meno, ai fini del perfezionamento dell’accertamento con adesione e della mediazione, l’obbligo di versare l’importo che ne deriva, ovvero la prima rata di tale importo se si opta per un pagamento rateale: tutto ciò comporta la necessità sia dell’autorizzazione del Tribunale a eseguire anticipatamente il pagamento di debiti che - essendo relativi a presupposti impositivi insorti prima dell’apertura della procedura - hanno natura concorsuale, sia l’attestazione della funzionalità di tali pagamenti rispetto al migliore soddisfacimento dei creditori. Analoga necessità di pagamento (dell’importo dovuto ovvero della relativa prima rata) non sussiste invece con riguardo alla conciliazione giudiziale, poiché, ai fini del suo perfezionamento, non è più richiesto alcun pagamento preliminare. Le rate successive o l’intero importo nel caso di conciliazione, possono tuttavia essere versati anche sulla base di una dilazione più ampia di quella ordinaria per detti istituti, se la maggior dilazione sia prevista dalla proposta concordataria e questa vanga approvata dai creditori con le maggioranze di legge, indipendentemente dalla sorte della transazione fiscale.
Mentre l’accertamento con adesione impedisce il sorgere di un contenzioso, la mediazione e la conciliazione producono l’estinzione del giudizio precedentemente radicato. L’accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione producono un effetto novativo e conseguentemente il credito erariale che ne discende rimane tale anche nel caso in cui il concordato venga successivamente annullato o risolto. La definizione del credito contestato dal Fisco ha luogo nel corso della procedura, senza ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso. La definizione si può ottenere infatti anche con una proposta di transazione fiscale che disciplini il trattamento di tali crediti e preveda la conseguente estinzione dei relativi giudizi per cessata materia del contendere, a patto che la proposta venga approvata dalle Entrate; in caso contrario, invece, non si può produrre alcuna definizione solo con l’approvazione del concordato da parte dei creditori, l’unico effetto della quale (dopo l’omologazione del concordato e senza approvazione della transazione fiscale) resta la determinazione dell’importo dovuto all’esito del contenzioso sulla base della percentuale di soddisfacimento offerta al Fisco. In questo terzo caso non c’è alcun effetto novativo e quindi, se il concordato viene annullato o risolto, l’obbligazione tributaria rivive nel suo ammontare originario.