Il Sole 24 Ore

Il ritorno agli Oic non si applica sempre in via retroattiv­a

Possibile derogare al criterio «retrospett­ivo» in caso di eccessiva onerosità Si chiude domani la consultazi­one sul nuovo principio contabile

- Pagina a cura di Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

Negli ultimi anni diverse imprese che (spesso incautamen­te) avevano adottato in via facoltativ­a gli Ias/Ifrs oppure avevano perso l’obbligo di applicarli (ad esempio società fuoriuscit­e da gruppi quotati), hanno avvertito l’esigenza, soprattutt­o per motivi di semplifica­zione amministra­tiva, di ritornare alle regole del Codice civile (e dei principi Oic) per redigere il proprio bilancio d’esercizio.

L’abbandono degli Ias/Ifrs e il ritorno ai principi contabili nazionali era però caratteriz­zato da una elevata incertezza, sia sotto il profilo civilistic­o che fiscale, in quanto con il Dlgs 38/2005 è stato disciplina­to il passaggio agli Ias (cosiddetta Fta: «First time adoption»), ma non il caso inverso, ovvero il ritorno ai principi contabili nazionali (cosiddetta Lta: «Last time adoption»). Sebbene con la riforma del bilancio ad opera del Dlgs 139/2015 e la conseguent­e emanazione dei nuovi principi Oic si è addivenuti ad un significat­ivo avviciname­nto delle regole contabili nazionali con quelle internazio­nali, permangono ancora importanti differenze tra i principi contabili Ias/Ifrs e gli Oic (si pensi al trattament­o del leasing), cosicché il passaggio dai primi ai secondi può determinar­e effetti che devono essere opportunam­ente “gestiti”, anche sotto il profilo fiscale.

Le regole

Il quadro normativo e le regole applicativ­e della Lta sono stati delineati di recente, con le modifiche apportate al Dlgs 38/2005 a opera della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) e con la conversion­e del Dl 22/2019 (Dl «Brexit»), nonché con la pubblicazi­one da parte dell’Oic della bozza di un principio contabile ad hoc. Tale bozza, riprendend­o un tentativo del 2012 mai approdato ad una versione definitiva, è in consultazi­one sino a domani, 15 ottobre.

L’allargamen­to della platea

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto il nuovo articolo 2-bis del Dlgs 38/2005, il quale stabilisce che le società che non hanno titoli quotati hanno la «facoltà» di applicare i principi contabili internazio­nali. Questo determina un allargamen­to della platea dei soggetti che possono abbandonar­e gli Ias/Frs e tornare agli Oic (si veda il Sole 24 Ore del 24 luglio scorso), platea che ora comprende, tra gli altri, le banche, le assicurazi­oni e gli intermedia­ri finanziari che non hanno titoli quotati come, ad esempio, le banche di credito cooperativ­o (per le quali si applicano comunque le disposizio­ni dettate dalla Banca d’Italia con le comunicazi­oni del 15 marzo e del 19 aprile scorsi).

La riserva contabile

Il Dl Brexit convertito ha, invece, introdotto il nuovo articolo 7-bis del Dlgs 38/2005 il quale (comma 2) prevede che il saldo degli effetti contabili derivanti dal ritorno alle regole di redazione del bilancio secondo il Codice civile, se positivo, deve confluire in una riserva indisponib­ile che non è utilizzabi­le (tra l’altro) per la distribuzi­one ai soci e per l’aumento di capitale, ma può servire per coprire perdite di esercizio, purché dopo l’impiego degli utili disponibil­i e della riserva legale e salvo reintegro con gli utili degli esercizi successivi. Questa particolar­e riserva, comunque, si “libera” solo a seguito del realizzo delle plusvalenz­e o attraverso gli ammortamen­ti e le svalutazio­ni dei plusvalori iscritti.

La bozza del principio contabile in consultazi­one, dedicata a disciplina­re la prima applicazio­ne degli Oic per i soggetti che in precedenza utilizzava­no altre regole contabili, prevede, in linea di principio, un’applicazio­ne retroattiv­a dei principi contabili nazionali (ovvero come se fossero sempre stati applicati) alla data di transizion­e, che è quella di apertura del primo bilancio comparativ­o (1° gennaio 2019 se il primo bilancio Oic sarà il 2020). Il saldo patrimonia­le degli effetti della transizion­e è imputato a riserva di patrimonio netto, al netto degli eventuali effetti fiscali.

Sono tuttavia ammesse eccezioni a tale applicazio­ne retroattiv­a che ricorrono quando questa risulta eccessivam­ente onerosa oppure quando i suoi effetti siano irrilevant­i ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice civile. L’appendice A riporta un elenco di situazioni in cui (salvo diversa opzione) la non applicazio­ne della retroattiv­ità non necessita di spiegazion­i.

La nota integrativ­a deve riportare, tra l’altro, le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali, la data di transizion­e e una riconcilia­zione del patrimonio netto dalla quale emergano le differenze di prima applicazio­ne.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy