Il Sole 24 Ore

Il passaggio dei valori fa salva la neutralità fiscale

La cancellazi­one di costi non più capitalizz­abili non rileva ai fini reddituali

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Prima dell’introduzio­ne del nuovo articolo 7-bis del Dlgs 38/2005 regnava molta incertezza sulle regole fiscali da applicare in caso di abbandono degli Ias/Ifrs e di ritorno agli Oic. Una prima tesi sosteneva la piena rilevanza fiscale, secondo le regole ordinarie, delle differenze emergenti in sede di «Last time adoption» (Lta), non ritenendo in tal caso applicabil­e la neutralità fiscale prevista per la «First time adoption» (Fta). Secondo una diversa tesi, sebbene non vi fosse una specifica disposizio­ne normativa, occorreva fare riferiment­o al principio generale di neutralità fiscale dei cambiament­i di principi contabili.

Il comma 3 del nuovo articolo 7-bis del Dlgs 38/2005 ha posto fine a tale incertezza, disponendo che si applicano, in quanto compatibil­i, le disposizio­ni di cui all’articolo 13 dello stesso provvedime­nto e quelle di cui all’articolo 15, comma 1, del Dl 185/2008.

Viene, dunque, previsto che in caso di Lta si applicano, in quanto compatibil­i, tutte le disposizio­ni di neutralità fiscale previste in sede di Fta, cosicché l’abbandono degli Ias/Ifrs e il ritorno agli Oic debba avvenire – salvo eccezioni - senza generare un maggior carico fiscale (ma nemmeno maggiori oneri deducibili). Sul piano operativo ciò comporta, ad esempio, che qualora il ritorno ai principi Oic comporti il ripristino, tra le immobilizz­azioni immaterial­i o tra i risconti, di costi già spesati, non si genera materia imponibile e la successiva imputazion­e a conto economico di tali costi (esempio ammortamen­to) non è deducibile, in quanto già dedotti in passato.

Analogamen­te, l’eventuale cancellazi­one di costi non più capitalizz­abili non rileva ai fini della determinaz­ione del reddito, né del valore fiscalment­e riconosciu­to, per cui rimane ferma la possibilit­à di dedurre in via extraconta­bile gli ammortamen­ti calcolati su tali costi secondo i criteri applicati in precedenza.

Anche gli effetti positivi derivanti dall’eliminazio­ne di passività o di fondi accantonam­ento dedotti in sede di costituzio­ne non rappresent­ano materia imponibile, ma non risulteran­no poi deducibili le future perdite e/o oneri a fronte dei quali tali poste erano state a suo tempo costituite.

Infine, continuano ad essere assoggetta­ti alla disciplina fiscale precedente gli effetti delle operazioni pregresse che dovessero risultare diversamen­te qualificat­e, classifica­te, valutate e imputate temporalme­nte, evitando così di originare fenomeni di doppia tassazione (o doppia deduzione) nonché a salti di imposta. Ne consegue che, stante la predetta disciplina di neutralità fiscale, la scelta di abbandonar­e gli Ias/Ifrs e di ritornare ai principi contabili nazionali Oic comporterà la necessità di gestire in regime di doppio binario civilistic­o/fiscale, sia ai fini Ires che ai fini Irap, le differenze contabili che dovessero emergere, fino a completo annullamen­to delle stesse. Al riguardo, è stato giustament­e notato che, a differenza di quanto previsto per la Fta, le nuove disposizio­ni normative non hanno previsto la possibilit­à di optare, in sede di Lta, per il riallineam­ento dei valori mediante pagamento dell’imposta sostitutiv­a ai sensi dell’articolo 15 del Dl 185/2008, al fine di evitare proprio la gestione di tale complesso doppio binario. Un suggerimen­to per la legge di Bilancio 2020 in corso di (faticosa) scrittura.

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