Il passaggio dei valori fa salva la neutralità fiscale
La cancellazione di costi non più capitalizzabili non rileva ai fini reddituali
Prima dell’introduzione del nuovo articolo 7-bis del Dlgs 38/2005 regnava molta incertezza sulle regole fiscali da applicare in caso di abbandono degli Ias/Ifrs e di ritorno agli Oic. Una prima tesi sosteneva la piena rilevanza fiscale, secondo le regole ordinarie, delle differenze emergenti in sede di «Last time adoption» (Lta), non ritenendo in tal caso applicabile la neutralità fiscale prevista per la «First time adoption» (Fta). Secondo una diversa tesi, sebbene non vi fosse una specifica disposizione normativa, occorreva fare riferimento al principio generale di neutralità fiscale dei cambiamenti di principi contabili.
Il comma 3 del nuovo articolo 7-bis del Dlgs 38/2005 ha posto fine a tale incertezza, disponendo che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 13 dello stesso provvedimento e quelle di cui all’articolo 15, comma 1, del Dl 185/2008.
Viene, dunque, previsto che in caso di Lta si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di neutralità fiscale previste in sede di Fta, cosicché l’abbandono degli Ias/Ifrs e il ritorno agli Oic debba avvenire – salvo eccezioni - senza generare un maggior carico fiscale (ma nemmeno maggiori oneri deducibili). Sul piano operativo ciò comporta, ad esempio, che qualora il ritorno ai principi Oic comporti il ripristino, tra le immobilizzazioni immateriali o tra i risconti, di costi già spesati, non si genera materia imponibile e la successiva imputazione a conto economico di tali costi (esempio ammortamento) non è deducibile, in quanto già dedotti in passato.
Analogamente, l’eventuale cancellazione di costi non più capitalizzabili non rileva ai fini della determinazione del reddito, né del valore fiscalmente riconosciuto, per cui rimane ferma la possibilità di dedurre in via extracontabile gli ammortamenti calcolati su tali costi secondo i criteri applicati in precedenza.
Anche gli effetti positivi derivanti dall’eliminazione di passività o di fondi accantonamento dedotti in sede di costituzione non rappresentano materia imponibile, ma non risulteranno poi deducibili le future perdite e/o oneri a fronte dei quali tali poste erano state a suo tempo costituite.
Infine, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale precedente gli effetti delle operazioni pregresse che dovessero risultare diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente, evitando così di originare fenomeni di doppia tassazione (o doppia deduzione) nonché a salti di imposta. Ne consegue che, stante la predetta disciplina di neutralità fiscale, la scelta di abbandonare gli Ias/Ifrs e di ritornare ai principi contabili nazionali Oic comporterà la necessità di gestire in regime di doppio binario civilistico/fiscale, sia ai fini Ires che ai fini Irap, le differenze contabili che dovessero emergere, fino a completo annullamento delle stesse. Al riguardo, è stato giustamente notato che, a differenza di quanto previsto per la Fta, le nuove disposizioni normative non hanno previsto la possibilità di optare, in sede di Lta, per il riallineamento dei valori mediante pagamento dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 15 del Dl 185/2008, al fine di evitare proprio la gestione di tale complesso doppio binario. Un suggerimento per la legge di Bilancio 2020 in corso di (faticosa) scrittura.