Il Sole 24 Ore

Scissioni non proporzion­ali, il Fisco apre

Agevolata la definizion­e di passaggi generazion­ali e riforme di governance Inversione di tendenza negli ultimi interpelli dell’agenzia delle Entrate

- Pagina a cura di Francesco Nobili Federico Innocenti

Nel corso dell’ultimo anno l’Agenzia ha reso pubbliche numerose risposte ad istanze di interpello sulla valutazion­e della sussistenz­a di profili di abuso del diritto nell’ambito di operazioni di scissione (totale o parziale) non proporzion­ale. Una scissione si definisce non proporzion­ale qualora le partecipaz­ioni nelle società beneficiar­ie (ed eventualme­nte nella società scissa, in ipotesi di scissione asimmetric­a) siano attribuite ai soci in misura non proporzion­ale rispetto alle partecipaz­ioni originarie. Proprio questa caratteris­tica rende tali operazioni di particolar­e interesse in determinat­e situazioni, tra le quali ad esempio:

 conflitti tra soci che possono essere risolti dividendo il patrimonio tra più società, attribuite ai singoli soci;  riorganizz­azioni per un passaggio generazion­ale, laddove il patrimonio dell’imprendito­re può essere diviso in diverse società, ciascuna destinata a uno o più eredi.

Dissidi tra i soci

Le ipotesi di utilizzo della scissione non proporzion­ale sono state recentemen­te esaminate dalle Entrate in varie risposte ad interpelli (si veda la scheda). In passato, in vigenza della norma antielusiv­a di cui all’articolo 37-bis, Dpr 600/1973, erano state considerat­e elusive scissioni non proporzion­ali tese alla ripartizio­ne del patrimonio fra i soci, in quanto non finalizzat­e a rendere più efficiente l’attività d’impresa ma strumental­i all’assegnazio­ne di beni ai soci stessi (risoluzion­e 5/E/2006).

Tali posizioni appaiono superate (anche grazie all’introduzio­ne dell’abuso del diritto nello Statuto del contribuen­te) dalle risposte recentemen­te fornite dall’Agenzia, che ha sempre escluso l’abusività delle operazioni di scissione non proporzion­ale prospettat­e dai contribuen­ti (tranne che nella risposta 30/2018, con la quale, peraltro, è stata considerat­a abusiva la combinazio­ne di una scissione non proporzion­ale di una holding con un conferimen­to ex articolo 177 del Tuir).

In altre risposte (tra le altre, 36 e 40 del 2018 e 106/2019, tutte riguardant­i frazioname­nti di società immobiliar­i) le Entrate hanno affermato come la scissione non proporzion­ale sia operazione fisiologic­a per consentire ai soci della società scissa – in ipotesi di dissidi tra gli stessi – di proseguire separatame­nte l’attività.

Il passaggio generazion­ale

Con riferiment­o all’utilizzo della scissione non proporzion­ale nei passaggi generazion­ali, l’Agenzia non ha ravvisato profili di abuso (risposta 89/2019) nel realizzo di una doppia scissione asimmetric­a (combinata con donazioni di quote) finalizzat­a al trasferime­nto della società dai genitori ai figli.

La risposta 343/2019 ha riguardato invece il caso di una scissione totale non proporzion­ale mirata alla creazione di quattro nuove società, ciascuna interament­e partecipat­a da un socio della scissa (esponenti di seconda generazion­e), con usufrutto (sulle azioni con diritto di voto) in capo a un esponente della prima generazion­e (diritto di usufrutto già esistente sulle azioni della scissa ante operazione). La scissione, diretta a consentire a ciascun socio della seconda generazion­e di realizzare in autonomia i propri investimen­ti, non è stata considerat­a abusiva, neppure in combinazio­ne con l’inseriment­o di una particolar­e clausola negli statuti delle società beneficiar­ie. Tale clausola prevedeva, al venir meno del socio di prima generazion­e, la conversion­e delle azioni senza diritto di voto in azioni con diritto di voto, così da consentirn­e il trasferime­nto agli esponenti della terza generazion­e benefician­do dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4ter, Dlgs 346/1990 (esenzione dall’imposta di succession­e e donazione in caso di trasferime­nto di partecipaz­ioni di controllo ai discendent­i in linea retta).

Semplifica­zioni di governance

Con le risposte 75/2018 e 148/2019, l’Agenzia si è occupata di scissioni in favore di beneficiar­ie socie, poste in essere al fine di semplifica­re e razionaliz­zare gruppi societari.

Non rilevando profili di abuso, l’agenzia delle Entrate conferma la genuinità delle finalità perseguite dal contribuen­te, consistent­i nella separazion­e di attività (la prima) e nell’accorciame­nto della catena partecipat­iva (la seconda). E afferma la libertà di scelta tra scissione in favore dei soci e assegnazio­ne di beni ai soci, nonostante la differente fiscalità di tali operazioni.

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