Il giudice dà ragione: scatta la reintegra
A prescindere dagli addetti occupati, il provvedimento si considera nullo
Il licenziamento ritorsivo, come quello discriminatorio, comportala reintegra del lavoratore nel suo posto. L’ articolo 3 della legge 108/1990, precisa che« il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’ articolo 4 della legge 15 luglio1966, n .604, ed ell’ articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n .300(...) è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il nume rodei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n .300, come modificato dalla present elegge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti».
Le conseguenze per il licenziamento discriminatorio oritorsivo sono le stesse perché in entrambi casi si ha una declaratori adi nullità del recesso e ciò a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore.
Se il giudice accertala natura ritorsi va o discriminatoria del recesso le conseguenze sono le seguenti:
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro occupato in precedenza; la condanna il datore di lavoro al danno subito dallav oratore. A seconda del fatto che il lavoratore si astato assunto sino al 6 marzo 2015 o dal 7 marzo 2015 cambiano le modalità di quantificazione del risarcimento. Nel primo caso al lavoratore deve essere riconosciuta un’ indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito–nel periodo di estromissione–per lo svolgimento di alt reattività lavorative. Tale risarcimento, in ogni caso, non può essere inferiore a cinque mensilità. Nel secondo caso l’ indennità sarà para m et rata sull’ ultima retribuzione utile perilc alcol odelTfr;
la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali( oltre interessi, senza sanzioni) per lo stesso periodo citato al punto precedente. Se il lavoratore ha svolto un’ altra attività lavorativa, tale condannariguarderà l’ importo differenziale tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’ illegittimo licenziamento, e quella accreditata al lavoratore inconseguenza dello svolgimento di alt reattività lavorative.
Inseguito all’ ordine di rapporto dilavo rosi intende risolto se il lavoratore non ha preso servizio entro 30 giorni dall’ invito del datore, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione. data di assunzione, il dipendente può optare, in luogo della reintegrazione, per il pagamento di un’ indennità risarcitoria paria 15 ultima retribuzione globale di fatto percepita( o dell’ ultima retribuzione utile perilcalcolo del Tfr). L’opz ione per questa indennità, non soggetta a contribuzione, comportala risoluzione del rapporto di lavoro.