Il Sole 24 Ore

Il giudice dà ragione: scatta la reintegra

A prescinder­e dagli addetti occupati, il provvedime­nto si considera nullo

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Il licenziame­nto ritorsivo, come quello discrimina­torio, comportala reintegra del lavoratore nel suo posto. L’ articolo 3 della legge 108/1990, precisa che« il licenziame­nto determinat­o da ragioni discrimina­torie ai sensi dell’ articolo 4 della legge 15 luglio1966, n .604, ed ell’ articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n .300(...) è nullo indipenden­temente dalla motivazion­e addotta e comporta, quale che sia il nume rodei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenz­e previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n .300, come modificato dalla present elegge. Tali disposizio­ni si applicano anche ai dirigenti».

Le conseguenz­e per il licenziame­nto discrimina­torio oritorsivo sono le stesse perché in entrambi casi si ha una declarator­i adi nullità del recesso e ciò a prescinder­e dal numero di dipendenti occupati dal datore.

Se il giudice accertala natura ritorsi va o discrimina­toria del recesso le conseguenz­e sono le seguenti:

 la reintegraz­ione del lavoratore nel posto di lavoro occupato in precedenza; la condanna il datore di lavoro al danno subito dallav oratore. A seconda del fatto che il lavoratore si astato assunto sino al 6 marzo 2015 o dal 7 marzo 2015 cambiano le modalità di quantifica­zione del risarcimen­to. Nel primo caso al lavoratore deve essere riconosciu­ta un’ indennità commisurat­a all’ultima retribuzio­ne globale di fatto maturata dal giorno del licenziame­nto sino a quello dell’effettiva reintegraz­ione, dedotto quanto percepito–nel periodo di estromissi­one–per lo svolgiment­o di alt reattività lavorative. Tale risarcimen­to, in ogni caso, non può essere inferiore a cinque mensilità. Nel secondo caso l’ indennità sarà para m et rata sull’ ultima retribuzio­ne utile perilc alcol odelTfr;

 la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali( oltre interessi, senza sanzioni) per lo stesso periodo citato al punto precedente. Se il lavoratore ha svolto un’ altra attività lavorativa, tale condannari­guarderà l’ importo differenzi­ale tra la contribuzi­one che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’ illegittim­o licenziame­nto, e quella accreditat­a al lavoratore inconsegue­nza dello svolgiment­o di alt reattività lavorative.

Inseguito all’ ordine di rapporto dilavo rosi intende risolto se il lavoratore non ha preso servizio entro 30 giorni dall’ invito del datore, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiv­a della reintegraz­ione. data di assunzione, il dipendente può optare, in luogo della reintegraz­ione, per il pagamento di un’ indennità risarcitor­ia paria 15 ultima retribuzio­ne globale di fatto percepita( o dell’ ultima retribuzio­ne utile perilcalco­lo del Tfr). L’opz ione per questa indennità, non soggetta a contribuzi­one, comportala risoluzion­e del rapporto di lavoro.

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