Il bonus Sud è cumulabile con l’iperammortamento
Per i beni strumentali, per cui si fruisce dell’iperammortamento, è possibile chiedere anche il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex legge 208/2015? Questa agevolazione è cumulabile? Inoltre, per i beni in leasing rientranti nell’ambito di Industria 4.0, l’iperammortamento è calcolato sui canoni di leasing solo in quota capitale: ma sulla quota capitale pagata o su quella di competenza considerando il maxicanone?
L.A. - SAN PANCRAZIO SALENTINO
La risposta al primo quesito è affermativa. La normativa sul credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non ha mai previsto alcun limite alla cumulabilità dell’agevolazione con altre misure di carattere generale, quale l’iperammortamento. A sua volta, l’iperammortamento deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore sull’acquisizione degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto per ciascun investimento (si veda la circolare 4/E/2017, paragrafi 5.4 e 6.4). In definitiva, ne discende che le due misure sono cumulabili, dato che nessuna delle due normative interessate prevede divieti di cumulo con l’altra. I vantaggi cumulati non possono, tuttavia, superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato. Passando al secondo quesito, si fa presente che rilevano le norme sulla competenza economica, indipendentemente dal profilo finanziario. A tale proposito, si precisa che, in caso di acquisto di un bene in leasing, la deduzione della maggiorazione deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7, del Tuir (Dpr 917/86), che prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal Dm 31 dicembre 1988.
Pertanto, come chiarito con la risoluzione 17/E/2013: (a) se la durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall’articolo 102, i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico; (b) se la durata contrattuale è superiore a quella minima, i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico; (c) se la durata contrattuale è inferiore a quella minima, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico (si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi). Anche l’eventuale maxicanone iniziale rileva nel rispetto del principio di competenza ed è deducibile proporzionalmente alla durata del contratto di leasing o, se questo è inferiore al periodo minimo, alla durata di quest’ultimo.