Il Sole 24 Ore

Il bonus Sud è cumulabile con l’iperammort­amento

- A cura di Gabriele Ferlito

Per i beni strumental­i, per cui si fruisce dell’iperammort­amento, è possibile chiedere anche il credito d’imposta per gli investimen­ti nel Mezzogiorn­o ex legge 208/2015? Questa agevolazio­ne è cumulabile? Inoltre, per i beni in leasing rientranti nell’ambito di Industria 4.0, l’iperammort­amento è calcolato sui canoni di leasing solo in quota capitale: ma sulla quota capitale pagata o su quella di competenza consideran­do il maxicanone?

L.A. - SAN PANCRAZIO SALENTINO

La risposta al primo quesito è affermativ­a. La normativa sul credito d’imposta per gli investimen­ti nel Mezzogiorn­o non ha mai previsto alcun limite alla cumulabili­tà dell’agevolazio­ne con altre misure di carattere generale, quale l’iperammort­amento. A sua volta, l’iperammort­amento deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore sull’acquisizio­ne degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto per ciascun investimen­to (si veda la circolare 4/E/2017, paragrafi 5.4 e 6.4). In definitiva, ne discende che le due misure sono cumulabili, dato che nessuna delle due normative interessat­e prevede divieti di cumulo con l’altra. I vantaggi cumulati non possono, tuttavia, superare il tetto massimo rappresent­ato dal costo dell’investimen­to effettuato. Passando al secondo quesito, si fa presente che rilevano le norme sulla competenza economica, indipenden­temente dal profilo finanziari­o. A tale proposito, si precisa che, in caso di acquisto di un bene in leasing, la deduzione della maggiorazi­one deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7, del Tuir (Dpr 917/86), che prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziari­a per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamen­to corrispond­ente al coefficien­te stabilito dal Dm 31 dicembre 1988.

Pertanto, come chiarito con la risoluzion­e 17/E/2013: (a) se la durata contrattua­le coincide con quella minima individuat­a dall’articolo 102, i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico; (b) se la durata contrattua­le è superiore a quella minima, i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazion­e a conto economico; (c) se la durata contrattua­le è inferiore a quella minima, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazion­e a conto economico (si verifica, dunque, un disallinea­mento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispond­enti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazi­one dei redditi). Anche l’eventuale maxicanone iniziale rileva nel rispetto del principio di competenza ed è deducibile proporzion­almente alla durata del contratto di leasing o, se questo è inferiore al periodo minimo, alla durata di quest’ultimo.

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