La perdita di avviamento non forma il reddito d’impresa
Un’impresa individuale costituita in forma di impresa familiare percepisce nel 2019 l’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’articolo 34 della legge 392/1978. In sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi Pf) 2020 si intende optare, ex articolo 17, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), per la tassazione separata dell’indennità percepita, così come prevista dall’articolo 21, comma 1, del Tuir. È corretto indicare, nel quadro RM del Redditi Pf 2020 del titolare dell’impresa familiare, l’intero ammontare dell’indennità percepita e non assoggettarla a contribuzione previdenziale Inps atteso che, ex articolo 56, comma 3, del Tuir, la stessa indennità non concorre alla formazione del reddito d’impresa?
A.G. - VENEZIA
Si ritiene corretta l’interpretazione del lettore. In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili a uso non abitativo, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure concorsuali, il conduttore ha diritto a un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità). L’indennità per la perdita di avviamento può essere assoggettata a tassazione separata ex articolo 17, lettera h del Tuir (Dpr 917/86) e, come tale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa per specifica esclusione stabilita dall’articolo 56, comma 3 del Tuir che prevede che non concorrono alla formazione del reddito le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g a n del comma 1 dell’articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.