Il Sole 24 Ore

La perdita di avviamento non forma il reddito d’impresa

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Un’impresa individual­e costituita in forma di impresa familiare percepisce nel 2019 l’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’articolo 34 della legge 392/1978. In sede di dichiarazi­one dei redditi (modello Redditi Pf) 2020 si intende optare, ex articolo 17, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), per la tassazione separata dell’indennità percepita, così come prevista dall’articolo 21, comma 1, del Tuir. È corretto indicare, nel quadro RM del Redditi Pf 2020 del titolare dell’impresa familiare, l’intero ammontare dell’indennità percepita e non assoggetta­rla a contribuzi­one previdenzi­ale Inps atteso che, ex articolo 56, comma 3, del Tuir, la stessa indennità non concorre alla formazione del reddito d’impresa?

A.G. - VENEZIA

Si ritiene corretta l’interpreta­zione del lettore. In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili a uso non abitativo, che non sia dovuta a risoluzion­e per inadempime­nto o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure concorsual­i, il conduttore ha diritto a un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrispost­o (per le attività alberghier­e l’indennità è pari a 21 mensilità). L’indennità per la perdita di avviamento può essere assoggetta­ta a tassazione separata ex articolo 17, lettera h del Tuir (Dpr 917/86) e, come tale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa per specifica esclusione stabilita dall’articolo 56, comma 3 del Tuir che prevede che non concorrono alla formazione del reddito le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g a n del comma 1 dell’articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

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