Climatizzatore installato: ok a un’unica aliquota Iva
La semplice installazione, con fornitura, di un climatizzatore in un immobile abitativo non oggetto di ristrutturazione, può fruire, ai fini Iva, dell’aliquota agevolata al 10% (ex articolo 2, comma 11, legge 191/2009), solo fino a concorrenzadel valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione). Mentre l’eventuale parte eccedente va assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento. Se la fornitura con l’installazione (separatamente indicata in fattura) viene assoggettata interamente all’aliquota del 22%, si incorre in qualche sanzione?
A.C. - NAPOLI
La disposizione Iva sui beni significativi è applicabile per la manutenzione ordinaria/straordinaria realizzata sulle unità immobiliari abitative (quindi, vi rientra anche l’installazione con fornitura del climatizzatore, oggetto di quesito). Ciò premesso, qualora all’interno di una manutenzione ordinaria o straordinaria vengano impiegati beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito rimane soggetto all’aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Al contrario, se il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo e quello dei beni significativi. Sul valore rimanente del bene significativo viene applicata l’aliquota ordinaria. Qualora sia stata applicata l’Iva del 22%, non vi saranno problemi fiscali, nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale, ancorché avrà pagato di più del dovuto.