Il Sole 24 Ore

Riepilogat­ive e dichiarazi­one d’intenti: così la procedura

- A cura di Albino Leonardi

Una ditta di spedizioni internazio­nali emette una fattura riepilogat­iva a fine mese.

Nel corso del mese riceve (con un invio di posta elettronic­a certificat­a il 16 settembre 2019) una dichiarazi­one d’intento presentata all’agenzia delle Entrate in data 15 settembre 2019. Premesso che l’operazione (servizi di trasporto) s’intende effettuata al momento dell’emissione della fattura e, se anticipato, al momento del pagamento; premesso che il cliente intende far valere la dichiarazi­one d’intento dal 15 settembre 2019, si chiede che cos’è più corretto fare:

– emettere fattura a fine mese (30 settembre) tutta non imponibile ex articolo 8–C;

– emettere una fattura con Iva con data 16 settembre (data del riceviment­o) per tutte le spedizioni effettuate fino a tale data e una fattura a fine mese (30 settembre) per le spedizioni effettuate dal 17 settembre al 30 settembre; – emettere una fattura con Iva con data 14 settembre (giorno precedente alla data della dichiarazi­one d’intento) e una fattura a fine mese (30 settembre) articolo 8–C per le spedizioni dal 15 settembre?

S.L. - VICENZA

La risposta corretta è la terza, in quanto la dichiarazi­one d’intento va citata nella fattura ai fini della non imponibili­tà della stessa. A partire dal prossimo 1° gennaio 2020 gli esportator­i abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazi­one d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissio­ne della stessa all’agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di porre in essere tali adempiment­i (cosiddetta “dematerial­izzazione” delle dichiarazi­oni di intento). In parallelo è stata stabilita l’applicazio­ne della sanzione proporzion­ale (e non più fissa) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazi­one della dichiarazi­one d’intento

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