Riepilogative e dichiarazione d’intenti: così la procedura
Una ditta di spedizioni internazionali emette una fattura riepilogativa a fine mese.
Nel corso del mese riceve (con un invio di posta elettronica certificata il 16 settembre 2019) una dichiarazione d’intento presentata all’agenzia delle Entrate in data 15 settembre 2019. Premesso che l’operazione (servizi di trasporto) s’intende effettuata al momento dell’emissione della fattura e, se anticipato, al momento del pagamento; premesso che il cliente intende far valere la dichiarazione d’intento dal 15 settembre 2019, si chiede che cos’è più corretto fare:
– emettere fattura a fine mese (30 settembre) tutta non imponibile ex articolo 8–C;
– emettere una fattura con Iva con data 16 settembre (data del ricevimento) per tutte le spedizioni effettuate fino a tale data e una fattura a fine mese (30 settembre) per le spedizioni effettuate dal 17 settembre al 30 settembre; – emettere una fattura con Iva con data 14 settembre (giorno precedente alla data della dichiarazione d’intento) e una fattura a fine mese (30 settembre) articolo 8–C per le spedizioni dal 15 settembre?
S.L. - VICENZA
La risposta corretta è la terza, in quanto la dichiarazione d’intento va citata nella fattura ai fini della non imponibilità della stessa. A partire dal prossimo 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della stessa all’agenzia delle Entrate, fermo restando l’obbligo di porre in essere tali adempimenti (cosiddetta “dematerializzazione” delle dichiarazioni di intento). In parallelo è stata stabilita l’applicazione della sanzione proporzionale (e non più fissa) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento