La polizza per vizi e difetti e quella per danni a terzi
In un condominio, di circa 20 anni, un’impresa ha effettuato la ripavimentazione dell’intero cortile sovrastante l’interrato, dove sono situati i box. Si era impegnata a consegnare, a lavori ultimati, una polizza assicurativa quinquennale o decennale postuma per il lavoro eseguito. Ha invece presentato una quietanza di una generica polizza di responsabilità civile terzi e addetti, peraltro scaduta nel corso dei lavori. Si chiede se i condòmini godono delle medesime garanzie.
L.D. - VICENZA
Il quesito posto dal lettore richiederebbe l’esame della polizza (cui si fa riferimento) e del contratto di appalto. In ogni caso, la garanzia per vizi e difetti decennale postuma – che esemplificativamente (pur non essendo questo il caso del lettore) il costruttore è tenuto a consegnare all’acquirente, a pena di nullità del contratto di vendita, di cui all’articolo 4 del Dlgs 122/2005 (in relazione agli immobili in costruzione) – nulla ha a che vedere con un’assicurazione per eventuali danni a terzi nell’esecuzione di lavori di ristrutturazione, commissionati a un’impresa.
Certo è che – a prescindere dall’assicurazione – in caso di appalto, l’impresa risponde verso il committente:
– a norma dell’articolo 1667 del Codice civile, per i vizi lievi, purché il committente denunci i vizi e le difformità – a pena di decadenza – entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera;
– a norma dell’articolo 1669 del Codice civile, in caso di vizi e difetti gravi, con garanzia decennale, decorrente dal compimento dell’opera, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta e con prescrizione del diritto entro un anno dalla denuncia.