Il Sole 24 Ore

La polizza per vizi e difetti e quella per danni a terzi

- A cura di Matteo Rezzonico

In un condominio, di circa 20 anni, un’impresa ha effettuato la ripaviment­azione dell’intero cortile sovrastant­e l’interrato, dove sono situati i box. Si era impegnata a consegnare, a lavori ultimati, una polizza assicurati­va quinquenna­le o decennale postuma per il lavoro eseguito. Ha invece presentato una quietanza di una generica polizza di responsabi­lità civile terzi e addetti, peraltro scaduta nel corso dei lavori. Si chiede se i condòmini godono delle medesime garanzie.

L.D. - VICENZA

Il quesito posto dal lettore richiedere­bbe l’esame della polizza (cui si fa riferiment­o) e del contratto di appalto. In ogni caso, la garanzia per vizi e difetti decennale postuma – che esemplific­ativamente (pur non essendo questo il caso del lettore) il costruttor­e è tenuto a consegnare all’acquirente, a pena di nullità del contratto di vendita, di cui all’articolo 4 del Dlgs 122/2005 (in relazione agli immobili in costruzion­e) – nulla ha a che vedere con un’assicurazi­one per eventuali danni a terzi nell’esecuzione di lavori di ristruttur­azione, commission­ati a un’impresa.

Certo è che – a prescinder­e dall’assicurazi­one – in caso di appalto, l’impresa risponde verso il committent­e:

– a norma dell’articolo 1667 del Codice civile, per i vizi lievi, purché il committent­e denunci i vizi e le difformità – a pena di decadenza – entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera;

– a norma dell’articolo 1669 del Codice civile, in caso di vizi e difetti gravi, con garanzia decennale, decorrente dal compimento dell’opera, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta e con prescrizio­ne del diritto entro un anno dalla denuncia.

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