Il Sole 24 Ore

Revoca dell’amministra­tore e rinnovo della notifica

- A cura di Cesarina Vittoria Vegni

Insieme ad altri condòmini ho depositato in tribunale il ricorso per la revoca dell’attuale amministra­tore del nostro condominio. In seguito è pervenuto un avviso del tribunale di fissazione della data di udienza, con invito a notificare, entro una determinat­a data, il ricorso e l’avviso di fissazione dell’udienza allo stesso amministra­tore. Tuttavia, quest’ultimo non è stato trovato presso l’indirizzo indicato ed è pervenuta anche la cartolina di compiuta giacenza, che indicava che non aveva ritirato neanche l’avviso che gli era stato inviato dopo il tentativo di notifica da parte degli ufficiali giudiziari. A breve ci sarà l’udienza. Avendo noi correttame­nte eseguito quanto

richiesto dal tribunale, l’udienza avrà luogo lo stesso, con possibilit­à di dichiarazi­one di revoca dell’amministra­tore, o verrà rinviata?

N.M. - MILANO

L’articolo 64 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile stabilisce che, nei casi di revoca dell’amministra­tore, il Tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministra­tore in contraddit­torio con il ricorrente. Posto ciò, nel caso di specie, il giudice potrebbe facilmente decidere il rinnovo della notifica e il rinvio a altra udienza. Se anche a questa udienza l’amministra­tore non si presentass­e, il Tribunale potrà procedere in contumacia del convenuto. Prima, però, dovrà essere verificata la regolarità della notifica: quindi, se eseguita alla residenza dell’amministra­tore, così come risulta dai pubblici registri.

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