Il Sole 24 Ore

Disdetta anticipata non valida se non riporta le motivazion­i

- A cura di Luca Stendardi

Ho dato in affitto un appartamen­to con contratto 4+4, e avevo consentito all’inquilino di usare un posto macchina nel garage sottostant­e l’appartamen­to. Il contratto scadeva a novembre 2018, dopo la prima proroga di quattro anni. E io avevo mandato la disdetta del contratto sei mesi prima: «in riferiment­o all’appartamen­to da lei condotto sito in (...) faccio presente, alla sv, che alla scadenza naturale del contratto del 30/11/2018, intendo avere libero e sgombero di persone e cose detto appartamen­to (...)». La disdetta così formulata comprende anche l’uso del posto macchina? L’inquilino non ha ricevuto la raccomanda­ta A/R, poiché praticamen­te non abita lì da tempo e nell’appartamen­to non vi risiede anagrafica­mente (per cui la raccomanda­ta è tornata indietro). Lui non paga il canone di affitto dal giugno 2018. Come mi devo comportare?

E.S. - CATANIA

La disdetta inviata per la scadenza del primo quadrienni­o non è valida, non riportando i motivi che possono giustifica­re il recesso, come specificat­i dall’articolo 3 della legge 431/1998. Pertanto, il contratto sarebbe ancora in corso. A fronte del mancato pagamento del canone per il periodo successivo al maggio 2018, tuttavia, è possibile intimare sfratto per morosità al conduttore, notificand­o la citazione alla sua residenza attuale. Per quanto riguarda il posto macchina locato successiva­mente, se il contratto è stato stipulato per scritto e vi è un qualche collegamen­to con il contratto di abitazione, il rapporto risolto per morosità travolgerà anche il contratto per il posto auto. Se invece il contratto per il posto auto è solo verbale, sarebbe affetto da nullità in base alla norma che impone la necessità che tutti i contratti di locazione siano scritti e registrati pena, in difetto, la nullità del contratto stesso.

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