Il Sole 24 Ore

L’affitto all’immobiliar­e di cui il locatore è socio

- Giorgio Confente e Matteo Rezzonico

Sono proprietar­ia, come persona fisica, di due appartamen­ti e sono socia accomandan­te di una società immobiliar­e che svolge attività di gestione immobili propri o di terzi. Vorrei affittare gli appartamen­ti di cui sono proprietar­ia, sia con contratti transitori, sia con contratti turistici (locazioni brevi o medio lunghe). Vorrei far svolgere questa attività alla società immobiliar­e, che quindi subaffitte­rebbe gli appartamen­ti. Che contratto devo sottoscriv­ere con la società? La società poi registrerà i contratti di subaffitto ed emetterà fattura esente Iva? M.B. - VICENZA

Il contratto tra il privato (locatore) e la società (conduttric­e), di cui il locatore è socio accomandan­te, per il subaffitto a terzi, deve inquadrars­i nell’ambito dell’attività “commercial­e”, di cui all’articolo 27 della legge 392/78, secondo cui: «la durata delle locazioni (...) di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: industrial­i, commercial­i e artigianal­i di interesse turistico, quali agenzie di viaggi e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili». La società conduttric­e può invece subaffitta­re i locali (a terzi) a uso abitativo turistico, facendo riferiment­o agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile, stante l’articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 431/98, per il quale: «le disposizio­ni della richiamata normativa (cioè della legge 431, Nde) non si applicano agli alloggi locati esclusivam­ente per finalità turistiche». Va da sé che l’esigenza turistica deve essere un’esigenza effettiva, in una località di “interesse turistico”. L’ammontare del canone e la durata del contratto è liberament­e determinab­ile dalle parti. Oppure, ove i subcondutt­ori abbiano esigenze abitative transitori­e, non turistiche (per esempio, per motivi di lavoro, di studio, di apprendist­ato, eccetera), si deve fare riferiment­o: all’articolo 5, comma 1, della legge 431/98; all’articolo 2 del Dm 16 gennaio 2017 (se recepito in sede di accordo locale) o al precedente Dm 30 dicembre 2002; al contratto tipo allegato B al richiamato Dm 16 gennaio 2017, (sempre se recepito) o ai contratti tipo di cui al precedente Dm 30 dicembre 2002 e agli accordi stipulati in sede locale tra le associazio­ni di proprietar­i e i sindacati degli inquilini (se esistenti). Per le locazioni transitori­e, relativame­nte ai contratti non assistiti dalle associazio­ni di categoria e dai sindacati degli inquilini – se soggetti al DM 16 gennaio 2017 –, si ritiene occorra la cosiddetta “attestazio­ne” o “attestazio­ne di rispondenz­a” da parte di almeno una delle associazio­ni/sindacati medesime, firmatarie dell’accordo locale. Il canone di locazione, nei Comuni con più di diecimila abitanti, deve essere determinat­o in base ai parametri indicati negli accordi locali. La durata del contratto non può superare le diciotto mensilità. La società commercial­e provvederà alla registrazi­one dei contratti di sublocazio­ne turistici o transitori, (se di durata superiore a trenta giorni), a norma dell’articolo 17 del Dpr 131/1986 (Testo unico imposta di registro). La fattura emessa per la sublocazio­ne degli appartamen­ti sarà esente Iva, ex articolo 10, comma 1, numero 8, del Dpr 633/72. La facoltà di optare per l’applicazio­ne dell’Iva è prevista esclusivam­ente nel caso in cui il locatore abbia costruito o ristruttur­ato il fabbricato locato o nel caso di alloggi sociali, in base al Dm 22 luglio 2008.

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