L’ususcapione degli alberi che non rispettano la distanza
Il confinante A posiziona una fila di piantine a distanza di 1,5 metri dal confinante B. Originariamente si pensa che siano destinate a formare una siepe. Passando gli anni, le piantine hanno raggiunto l’altezza di oltre tre metri e sono rigogliose, essendo piante d’alto fuso. Cresceranno ancora. Non volendo interrompere i buoni rapporti con il
confinante, quale efficace documentazione bisognerebbe produrre per l’interruzione di un’eventuale richiesta di usucapione, trascorsi 20 anni?
G.P. - TORTONA
Le distanze per gli alberi sono regolate nel Codice civile, se non disciplinate diversamente da regolamenti o usi locali. Per le piante ad alto fusto, la norma impone una distanza di tre metri dal confine (articolo 892, n. 1). Invece, per gli alberi di non alto fusto che non superano i tre metri di altezza, la distanza è ridotta a un metro e mezzo (articolo 892, n. 2). Nella fattispecie, la piantagione di alberi del vicino, rivelatisi ad alto fusto, innestata a un metro e mezzo dal confine, viola la norma. Il successivo articolo 894 conferisce al confinante leso il diritto di esigere l’estirpazione degli alberi irregolari, che, quale espressione del diritto di proprietà, è imprescrittibile. La norma, tuttavia, è derogabile su accordo delle parti, e quindi può acquisirsi per usucapione ventennale la servitù a mantenere la piantagione a distanza irregolare. Il termine per l’usucapione decorre dal momento dell’innesto degli alberi. Il confinante leso può pertanto chiedere l’estirpazione. Ove voglia evitare tale iniziativa, ma premunirsi per l’”actio negatoria servitutis” da esercitare entro il ventennio prima che l’usucapione sia maturata, sarà opportuno procurarsi dei documenti e/o delle foto con data certa, che attestino quando è stato effettuato il piantamento degli alberi; prova che potrebbe essere fornita anche con testimoni.