L’appalto pubblico e l’avviso ai creditori
In un Comune con meno di 3mila abitanti, un’impresa, a seguito di aggiudicazione di un appalto, ha terminato i lavori assegnati. Non è dato a sapere se vi è stato il certificato di collaudo, ma l’avviso ai creditori da parte del Comune non è stato ancora emesso (Dpr 207 del 2010, articolo 218; e articolo 189, Dpr 554/1999). Da parte privata confinante con l’opera pubblica, si è riscontrato un difetto di esecuzione nell’opera stessa: difetto che in futuro potrebbe essere causa di danni a terzi. Nel sopracitato avviso ai creditori, potrebbe “ricadere” tale difetto di esecuzione?
C.C. - CHIETI
L’avviso ad opponendum (o ai creditori) è quella comunicazione per la quale si permette ai creditori dell’impresa appaltatrice di far valere i propri diritti derivanti da indebite occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero da danni arrecati nell’esecuzione dei lavori sopraindicati. Pertanto, si tratta in entrambe le ipotesi di danni che si sono già verificati e possono quindi già essere quantificati, diversamente dal caso proposto dal lettore nel quale il danno è solo ipotizzato. Tanto detto, il privato potrà comunque tentare la via amministrativa – pur non avendo ancora subito il danno richiesto per la correttezza della procedura – indicando la natura potenziale del danno, o altrimenti potrà valersi nei confronti dell’impresa appaltatrice in seguito in via civile, instaurando quindi un’apposita procedura giudiziaria per il danno arrecato. La procedura originata dall’avviso ad opponendum, per la quale i creditori possono far valere i loro diritti entro un termine specifico, non esclude infatti che, nel caso di mancata presentazione in tal sede o di esito negativo, i creditori possano agire per la via civile o, se del caso, penale.