L’invenzione del dipendente non connessa alle mansioni
Sono dipendente di una società di ingegneria e ho avuto un’idea sulla creazione di un nuovo componente meccanico. Ho esposto il mio progetto alla società, che lo ha accolto con interesse e mi ha consentito di svilupparlo all’interno dell’azienda, anche se al fuori delle mie mansioni e del mio orario di lavoro. Ora vorrei brevettare l’invenzione senza coinvolgere la società: posso farlo? La società potrà vantare dei diritti sul mio brevetto?
A.T. - MILANO
Per rispondere al quesito del lettore, è necessario formulare una breve premessa. Occorre, infatti, rilevare come l’invenzione del lavoratore dipendente sia disciplinata dall’articolo 64 del Codice di proprietà industriale (Dlgs 30/2005), che individua tre possibili scenari:
1) l’invenzione di servizio: è tale l’invenzione creata dal dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni, ad esempio quando l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto di lavoro subordinato ed è specificatamente retribuita da una voce del salario; 2) l’invenzione d’azienda: è tale l’invenzione per la quale non è stata stabilita una specifica retribuzione, ma che è nata nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato;
3) l’invenzione occasionale: quando non sussistono le condizioni di cui al punto (1) e (2), ma l’invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro. Nel caso di specie, non sappiamo con certezza se il componente realizzato dal lettore rientri o meno nell’ambito di attività della società. Tuttavia, posto che la società si è dimostrata interessata all’invenzione e ha consentito al lavoratore di svilupparla nel contesto aziendale, possiamo presumere una risposta affermativa a tale domanda. E, dunque, che nel caso prospettato sia stata realizzata un’invenzione qualificabile come “occasionale” a norma dell’articolo 64, comma 3, del Dlgs 30/2005. In tale circostanza, non essendo l’invenzione direttamente connessa con le mansioni retribuite del lavoratore dipendente, tutti i diritti morali ed economici sulla stessa spetteranno in via esclusiva al lavoratore, compreso il diritto di depositare una domanda di brevetto avente ad oggetto il componente meccanico progettato.
Ciò nonostante, la legge attribuisce al datore di lavoro un diritto di opzione per l’uso esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché attribuisce allo stesso la facoltà di richiedere o di acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione di un canone o pagamento del prezzo.
Pertanto, il lettore avrà diritto di depositare la propria domanda di brevetto; ma, una volta presentata, sarà tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro il quale, entro tre mesi, potrà esercitare il suo diritto di opzione.