Il Sole 24 Ore

Tassazione del Tfr pregresso riscosso sotto forma di «Rita»

- A cura di Giuseppe Argentino

Sono iscritto a un fondo di previdenza complement­are dal 1995 e cesserò il mio rapporto di lavoro il prossimo mese, fruendo di “quota 100”. Dal 1° gennaio 2007, in aggiunta alla contribuzi­one ordinaria, ho versato al fondo di previdenza tutto il Tfr maturato.

Vorrei incrementa­re la mia posizione presso tale fondo, chiedendo al mio datore di lavoro di trasferire, prima della risoluzion­e, il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 e trattenuto in azienda. Vorrei sapere quale è il regime fiscale previsto per il conferimen­to al fondo di previdenza del Tfr rimasto in azienda, e se in fase di erogazione della prestazion­e pensionist­ica si applichere­bbe anche su tali somme il particolar­e regime fiscale previsto per la Rita (rendita integrativ­a temporanea anticipata).

S.P. - ROMA

L’articolo 2, comma 515, della legge 244/2007 (Finanziari­a 2008), introducen­do il comma 7–bis all’articolo 23 del Dlgs 252/2005, ha consentito di destinare ai fondi pensionist­ici complement­ari anche il cosiddetto “Tfr pregresso”, accantonat­o cioè prima che un lavoratore si sia iscritto a un fondo pensione. Tale possibilit­à si estende anche alla parte di Tfr eventualme­nte non destinata al fondo al momento dell’iscrizione. Va inoltre affermato che nel maggio 2014, la Commission­e di vigilanza sui fondi pensione (Covip), richiesta di un parere, ha affermato che la norma, per quanto riferita alle sole quote di Tfr maturate entro il 31 dicembre 2006, non pone preclusion­i alla destinazio­ne a previdenza complement­are anche del Tfr pregresso maturato successiva­mente al 31 dicembre 2006, a condizione, beninteso, che sia rimasto nella disponibil­ità dell’azienda perchè non già devoluto, in applicazio­ne di altra norma, al Fondo tesoreria. Dopo essere stato destinato al fondo pensione, il Tfr pregresso entra a far parte a tutti gli effetti del montante contributi­vo. Ne consegue che al momento della liquidazio­ne della Rita si applicherà la disposizio­ne dettata dall’articolo 11, comma 4–ter, del Dlgs 252/2005, in base al quale la parte imponibile della Rita è assoggetta­ta alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesi­mo di partecipaz­ione a forme pensionist­iche complement­ari, nel limite massimo di riduzione del 6 per cento. Tale norma afferma, inoltre, che se la data di iscrizione alla forma di previdenza complement­are è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15, aggiungend­o tuttavia che il percettore della Rita rendita integrativ­a temporanea anticipata può anche optare per la tassazione ordinaria, facendolo risultare espressame­nte nella dichiarazi­one dei redditi.

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