Premi di risultato ai fondi: deducibilità fino a 8.164,57 €
Vista la circolare 5/E/18 dell’agenzia delle Entrate, al punto 2.2, nell’ipotesi di versamento del premio di risultato alla previdenza complementare, tale versamento, oltre che essere esente dal reddito e non concorrere a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari, permette di elevare la soglia di deducibilità sino a un massimo di 8.164,57 euro oppure la soglia di deducibilità rimane fissa a 5.164,57 euro?
In altri termini, il versamento del premio di risultato alla previdenza complementare, oltre a essere esente da Irpef (a fronte di un accordo sindacale regionale regolarmente depositato), con i limiti previsti dalla circolare 5/E/18 (premio inferiore a 3.000 euro e reddito annuo inferiore a 80.000 euro), è anche deducibile?
P.D. - TREVISO
Come precisato dall’agenzia delle Entrate con circolare 5/E del 29 marzo 2018, la normativa vigente dispone che i premi di risultato, devoluti sotto forma di contribuzione ai fondi pensionistici complementari, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite annuo di 3.000 euro, anche se eccedenti i limiti di cui all’articolo 8, commi 4 e 6, del Dlgs 252/2005. Il comma 4 dispone che la contribuzione destinata ai fondi pensione sia deducibile fiscalmente nel limite di 5.164,57 euro su base annua, mentre il comma 6 prevede agevolazioni aggiuntive per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore di tale decreto. I limiti di cui ai commi 4 e 6 non riguardano le quote di Tfr a previdenza complementare, che sono devolute al fondo pensione in regime di esenzione d’imposta, ma sono tassate al momento in cui vengono erogate sotto forma di prestazione.
In conclusione, i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato possono condurre all’esclusione dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore fino a un importo massimo di euro 8.164,57, visto che il premio si può aggiungere al limite di deducibilità fissato a 5.164,57 euro. Va inoltre considerato che i premi di risultato versati alla previdenza complementare non concorrono neppure a formare la parte imponibile delle prestazioni complementari, compresi – come precisato dalla medesima circolare dell’agenzia delle Entrate – riscatti e anticipazioni. Si tratta quindi di un beneficio aggiuntivo che necessita, afferma ancora la circolare, di una comunicazione da parte del contribuente, al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il premio di risultato è stato versato, dell’importo relativo a tale premio che, seppur non assoggettato a imposizione al momento del versamento, non dovrà neppure concorrere alla formazione della base imponibile in occasione della liquidazione della prestazione previdenziale.