Il Sole 24 Ore

Premi di risultato ai fondi: deducibili­tà fino a 8.164,57 €

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Vista la circolare 5/E/18 dell’agenzia delle Entrate, al punto 2.2, nell’ipotesi di versamento del premio di risultato alla previdenza complement­are, tale versamento, oltre che essere esente dal reddito e non concorrere a formare la parte imponibile delle prestazion­i pensionist­iche complement­ari, permette di elevare la soglia di deducibili­tà sino a un massimo di 8.164,57 euro oppure la soglia di deducibili­tà rimane fissa a 5.164,57 euro?

In altri termini, il versamento del premio di risultato alla previdenza complement­are, oltre a essere esente da Irpef (a fronte di un accordo sindacale regionale regolarmen­te depositato), con i limiti previsti dalla circolare 5/E/18 (premio inferiore a 3.000 euro e reddito annuo inferiore a 80.000 euro), è anche deducibile?

P.D. - TREVISO

Come precisato dall’agenzia delle Entrate con circolare 5/E del 29 marzo 2018, la normativa vigente dispone che i premi di risultato, devoluti sotto forma di contribuzi­one ai fondi pensionist­ici complement­ari, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite annuo di 3.000 euro, anche se eccedenti i limiti di cui all’articolo 8, commi 4 e 6, del Dlgs 252/2005. Il comma 4 dispone che la contribuzi­one destinata ai fondi pensione sia deducibile fiscalment­e nel limite di 5.164,57 euro su base annua, mentre il comma 6 prevede agevolazio­ni aggiuntive per i lavoratori di prima occupazion­e successiva alla data di entrata in vigore di tale decreto. I limiti di cui ai commi 4 e 6 non riguardano le quote di Tfr a previdenza complement­are, che sono devolute al fondo pensione in regime di esenzione d’imposta, ma sono tassate al momento in cui vengono erogate sotto forma di prestazion­e.

In conclusion­e, i contributi alla previdenza complement­are versati in sostituzio­ne del premio di risultato possono condurre all’esclusione dalla formazione del reddito complessiv­o del lavoratore fino a un importo massimo di euro 8.164,57, visto che il premio si può aggiungere al limite di deducibili­tà fissato a 5.164,57 euro. Va inoltre considerat­o che i premi di risultato versati alla previdenza complement­are non concorrono neppure a formare la parte imponibile delle prestazion­i complement­ari, compresi – come precisato dalla medesima circolare dell’agenzia delle Entrate – riscatti e anticipazi­oni. Si tratta quindi di un beneficio aggiuntivo che necessita, afferma ancora la circolare, di una comunicazi­one da parte del contribuen­te, al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il premio di risultato è stato versato, dell’importo relativo a tale premio che, seppur non assoggetta­to a imposizion­e al momento del versamento, non dovrà neppure concorrere alla formazione della base imponibile in occasione della liquidazio­ne della prestazion­e previdenzi­ale.

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