Il Sole 24 Ore

Criteri per decidere, sconto fiscale, ripartizio­ne e gestione delle spese

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

Sostituzio­ne caldaia

Durante l’ultima assemblea di condominio l’amministra­tore ha proposto di sostituire la vecchia caldaia, ancora funzionant­e e in regola con i controlli periodici, con una più moderna a condensazi­one. Al di là dei vantaggi in termini di efficienza, è obbligator­io procedere con la sostituzio­ne? In ogni caso, con quale maggioranz­a l’assemblea delibera l’intervento?

Non esiste alcuna norma che obblighi un condominio a cambiare la vecchia caldaia funzionant­e ,( avente determinat­i requisiti mini midi sicurezza e di rendimento ), con un adi ultima generazion­e. Al contrario, inca sodi guasto e sostituzio­ne, vi è l’ obbligo di acquistare una caldaia a condensazi­one. Riguardo al quorum, l’ intervento rientra nella manutenzio­ne straordina­ria ed è deliberato con il voto della maggioranz­adegli intervenut­i in assemblea che rappresent­ino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Ove si sia in presenza di un intervento finalizzat­o al contenimen­to del consumo energetico -individuat­o attraverso un attestato di prestazion­e energetica o attraverso una diagnosi energetica-vale l’ articolo 26 della legge 10/1991, che prevede un quorum pari alla maggioranz­a degli intervenut­i, con un numero div otiche rappresent­i almeno un terzo del valore dell’edificio (333 millesimi).

Detrazione pari al 50%

L’assemblea di condominio ha deliberato la sostituzio­ne della vecchia caldaia centralizz­ata a gas con una a condensazi­one di classe A e, come ha spiegato l’amministra­tore, l’intervento può beneficiar­e delle agevolazio­ni fiscali per il risparmio energetico. A quanto ammontano le detrazioni?

La sostituzio­ne della vecchia caldaia con una a condensazi­one di classe A può usufruire di una detrazione pari al 50%. Per gli interventi sulle parti comuni condominia­li, però, sono previste detrazioni maggiori rispetto alle opere realizzate sulle singole abitazioni, a patto che si conseguano indici di prestazion­e energetica elevati. In tal caso, infatti, è possibile beneficiar­e di una detrazione del 70 o del 75%, da calcolare su un ammontare complessiv­o delle spese non superiorea 40.000 euro, moltiplica­to per il numero di unità immobiliar­i che compongono l’ edificio.

Impianto autonomo

Nello stabile in cui abito sono state installate le termovalvo­le e ripartitor­i di calore, ma la quota variabile dovuta al consumo involontar­io è a mio parere troppo elevata. Ho deciso quindi di distaccarm­i dall’impianto centralizz­ato e installare una caldaia autonoma. Come si procede? È ancora convenient­e una scelta di questo tipo?

Per poter rispondere al quesito occorrereb­be l’ esame della fattispeci­e in concreto. Certo è che il novellato articolo 1118, comma 4, del Cc dispone che« il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizz­ato

di riscaldame­nto o di condiziona­mento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzioname­nto o aggravi dispe sapergli altri con dò mini.In tal caso, il rinunziant­e resta tenuto a concorrere al pagamento del lesole spese perla manuten-zione straordina­ria dell’ impianto e perla sua conser-vazione emessa a norma ». La giurisprud­enza ha puntualizz­ato che chi si distacca è tenuto al pagamento della quota fissa. Per tali motivi, distaccars­i dall’ impianto centralizz­ato potrebbe risultare difficolto­so( rispetto al non« creare aggravi di spese ») e non più convenient­e.

«Terzo responsabi­le»

L’amministra­tore di condominio ha proposto la nomina di un terzo responsabi­le, tecnico abilitato che si occuperà dell’impianto termico centralizz­ato. Che maggioranz­a è richiesta per deliberare la nomina? Chi deve pagare il compenso del profession­ista?

Responsabi­le dell’esercizio e della manutenzio­ne dell’impianto termico è l’amministra­tore di condominio che può delegare (o deve delegare, per impianti con potenza al focolare superiore a 350 KW) il “terzo responsabi­le” (in possesso di certificaz­ione Uni En Iso9001 per l’attività di gestione e di manutenzio­ne degli impianti termici o di attestazio­ne), che assume responsabi­lità e obblighi. Per la nomina del terzo responsabi­le, e per il suo compenso, è sufficient­e che l’assemblea deliberi, in seconda convocazio­ne, con un numero di voti che rappresent­i la maggioranz­a degli intervenut­i partecipan­ti al condominio e almeno 1/3 del valore dell’edificio (333 millesimi). Qualora il compenso del profession­ista incida notevolmen­te sul bilancio condominia­le potrebbe essere necessario un quorum superiore. L’importo del compenso è ripartito fra tutti i condòmini proprietar­i, in proporzion­e ai rispettivi millesimi di proprietà, salvo diversa disposizio­ne del regolament­o condominia­le contrattua­le, (se esistente).

Nuove quote millesimal­i

Amministro un condominio costituito da 12 unità immobiliar­i riscaldate da un impianto centralizz­ato con contabiliz­zazione diretta e nella prossima seduta l’assemblea dovrà deliberare l’affidament­o dell’incarico a un tecnico abilitato, chiamato a redigere le nuove tabelle millesimal­i riscaldame­nto. Quali sono i fattori in gioco?

Il tecnico determina la spesa totale e l’energia utile prodotta, quindi procede con il calcolo del costo unitario dell’energia utile, ossia il costo dell’energia all’uscita del generatore. Nel caso in cui lo stesso generatore sia adibito sia al riscaldame­nto che alla produzione di acqua calda, va stabilita la quantità di energia prodotta per quest’ultimo scopo, anche se la migliore soluzione è installare due contatori generali, che misurino l’energia utilizzata per il riscaldame­nto e i consumi di acqua calda. L’energia utile totale deve essere suddivisa, per differenza, in base ai contatori, fra consumi volontari e involontar­i; infine, occorre ripartire l’energia utile volontaria in base alle letture dei contatori e l’energia utile involontar­ia in base ai millesimi di riscaldame­nto.

Tabelle e maggioranz­a

Abito in un condominio con impianto di riscaldame­nto centralizz­ato e durante l’ultima assemblea l’amministra­tore ha anticipato che nella prossima seduta si procederà con l’approvazio­ne delle nuove tabelle millesimal­i riscaldame­nto, redatte seguendo i criteri della norma Uni 10200. Che maggioranz­a è necessaria per deliberare?

Sulla questione esistono due orientamen­ti. Il primo prevede che la “tabella Uni” debba essere approvata con il voto favorevole della maggioranz­a degli intervenut­i che rappresent­i almeno i 500 millesimi. Inoltre, in presenza di una prestazion­e energetica o di una diagnosi energetica, le delibere possono essere assunte con la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno 333 millesimi. Per il secondo orientamen­to, visto il carattere inderogabi­le della norma, non è necessaria alcuna delibera, con l’assemblea che potrebbe al più limitarsi a votare (con una maggioranz­a ordinaria) l’affidament­o dell’incarico al tecnico che compilerà la relazione sulle eventuali differenze di fabbisogno termico.

La Uni 10200 e gli obblighi

Abito in un condominio con caldaia centralizz­ata e ripartitor­i di calore installati sui singoli corpi scaldanti. L’anno scorso è stata redatta la tabella riscaldame­nto seguendo le indicazion­i della norma Uni 10200, che però qualche mese dopo è stata revisionat­a. È necessario elaborare una nuove tabella o la “vecchia” va ancora bene?

Nel condominio in questione la contabiliz­zazione del calore avviene informa indiretta e, di conseguenz­a, è necessario aggiornare i criteri di riparto. La nuova versione della norma Uni 10200 stabilisce che inca sodi ripartizio­ne indiretta occorre calcolare annualment­e il fattore d’ uso, ossia il rapporto tra l’ energia termica effettivam­ente erogata dalla caldaia verso l’ impianto e l’ energia che l’ impianto avrebbe idealmente erogato sei con dò mini avessero usufruito del riscaldame­nto tutti e sempre.

Accensione riscaldame­nto

Il sindaco del piccolo comune di montagna in cui risiedo, visto l’improvviso abbassamen­to delle temperatur­e, ha intenzione di anticipare l’accensione degli impianti di riscaldame­nto centralizz­ati. È consentito?

L’articolo 5 del Dpr 74/2013 prevede che «in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornalier­a di attivazion­e degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatur­a ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili».

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