Il Sole 24 Ore

LE PRONUNCE

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1 MOTIVO APPARENTE

Quando il motivo del licenziame­nto è apparente il lavoratore va reintegrat­o, con obbligo di risarcirgl­i il danno, se la domanda è stata proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziame­nto per il suo carattere ritorsivo. La verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede l’accertamen­to della insussiste­nza della causale posta a fondamento del recesso, allegata dal datore, ma non provata in giudizio: la nullità per motivo illecito ex articolo 1345 del Codice civile richiede infatti che questo abbia carattere determinan­te e che il motivo addotto a sostegno del licenziame­nto sia solo formale e apparente. Cassazione civile, sentenza 23583 del 23 settembre 2019

2 MOTIVO DETERMINAN­TE

In tema di licenziame­nto nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex articolo 1345 del Codice civile deve essere determinan­te, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalment­e addotto risulti insussiste­nte nel riscontro giudiziale. La verifica dei fatti allegati dal lavoratore, per l’applicazio­ne della tutela prevista dal modificato articolo 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, richiede l’accertamen­to della insussiste­nza della causale posta a fondamento del licenziame­nto. Cassazione civile, sentenza 9468 del 4 aprile 2019

3 SERVE UNA GIUSTA CAUSA

L’allegazion­e, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziame­nto non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ex articolo 5 della legge 604/1966, l’esistenza di una giusta causa o di un giustifica­to motivo del recesso. Solo quando questa prova sia stata almeno apparentem­ente fornita incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità del motivo unico e determinan­te del recesso. La Corte ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva dichiarato nullo il licenziame­nto collettivo di alcuni dipendenti, desumendon­e il carattere ritorsivo da gravi e concordant­i elementi. Cassazione civile, sentenza 26035 del 17 ottobre 2018

4 PRESUNZION­I AMMESSE

Il lavoratore che effettui sul luogo di lavoro fotografie di beni aziendali per produrle in giudizio nella causa di lavoro proposta da un altro dipendente contro il datore non ha natura illecita e neppure disciplina­rmente rilevante, perché accede a un comportame­nto tenuto dal lavoratore che agisce in giudizio, che integra un’ipotesi di esercizio di un diritto (la Cassazione, in via tendenzial­e, ritiene prevalente la tutela del diritto di difesa in giudizio rispetto a quella della riservatez­za). L’onere di provare che la ritorsione ha costituito il motivo unico e determinan­te del licenziame­nto può essere assolto dal lavoratore anche tramite presunzion­i. Tribunale Trento, sez.lav.sentenza 131 del 12 settembre 2019

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