Il Sole 24 Ore

L’Agenzia non contesta più le compensazi­oni orizzontal­i

- A cura di Rosanna Acierno

Vorrei una precisazio­ne in relazione al quesito n. 2121 pubblicato nell’Esperto risponde del 30 settembre scorso. Non mi pare corretto affermare che «la compensazi­one tra crediti e debiti iscritti a ruolo tramite modello F24 Accise con il codice Ruol è (...) ammessa soltanto se interviene nell’ambito dello stesso tributo (cosiddetta compensazi­one “verticale” o “interna”)». Nella mia esperienza, infatti, ho più volte utilizzato in compensazi­one crediti erariali (ad esempio, Iva) per compensare debiti erariali risultanti da cartelle relative ad altre imposte erariali (ad esempio, Ires), avvalendom­i della procedura di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010.

M.V. - CESENA

Nella risposta al quesito citato si fa riferiment­o a una cartella esattorial­e relativa a contributi Inps non versati, che era e rimane non compensabi­le con un credito Iva. È vero, tuttavia, che l’agenzia delle Entrate–Riscossion­e non contesta più le compensazi­oni orizzontal­i. Tutto nasce dall’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, secondo cui è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazi­one dei crediti relativi alle stesse imposte. In mancanza di chiariment­i di prassi, sulla nozione di “stesse imposte” alcuni uffici hanno disconosci­uto (soprattutt­o in passato) compensazi­oni orizzontal­i. Tuttavia, siccome il Dm 10 febbraio 2011 non richiede che tale compensazi­one debba necessaria­mente riguardare la stessa imposta, a livello centrale l’Agenzia (da qualche tempo) ammette che tale compensazi­one possa avvenire anche in forma “incrociata”, nell’ambito della più vasta categoria delle “imposte erariali” (ad esempio Ires a credito con Iva a debito iscritta a ruolo, oppure Iva a credito con Irpef a debito iscritta a ruolo).

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