L’Agenzia non contesta più le compensazioni orizzontali
Vorrei una precisazione in relazione al quesito n. 2121 pubblicato nell’Esperto risponde del 30 settembre scorso. Non mi pare corretto affermare che «la compensazione tra crediti e debiti iscritti a ruolo tramite modello F24 Accise con il codice Ruol è (...) ammessa soltanto se interviene nell’ambito dello stesso tributo (cosiddetta compensazione “verticale” o “interna”)». Nella mia esperienza, infatti, ho più volte utilizzato in compensazione crediti erariali (ad esempio, Iva) per compensare debiti erariali risultanti da cartelle relative ad altre imposte erariali (ad esempio, Ires), avvalendomi della procedura di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010.
M.V. - CESENA
Nella risposta al quesito citato si fa riferimento a una cartella esattoriale relativa a contributi Inps non versati, che era e rimane non compensabile con un credito Iva. È vero, tuttavia, che l’agenzia delle Entrate–Riscossione non contesta più le compensazioni orizzontali. Tutto nasce dall’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, secondo cui è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. In mancanza di chiarimenti di prassi, sulla nozione di “stesse imposte” alcuni uffici hanno disconosciuto (soprattutto in passato) compensazioni orizzontali. Tuttavia, siccome il Dm 10 febbraio 2011 non richiede che tale compensazione debba necessariamente riguardare la stessa imposta, a livello centrale l’Agenzia (da qualche tempo) ammette che tale compensazione possa avvenire anche in forma “incrociata”, nell’ambito della più vasta categoria delle “imposte erariali” (ad esempio Ires a credito con Iva a debito iscritta a ruolo, oppure Iva a credito con Irpef a debito iscritta a ruolo).