Il Sole 24 Ore

Bonus per i «distaccati» con rientro non in continuità

- A cura di Giuseppe Merlino

Io e mia moglie siamo dipendenti di una multinazio­nale e siamo stati distaccati in Svizzera (lei da ottobre 2016 e io da dicembre 2016). Siamo genitori di un figlio nato in Svizzera a dicembre 2017. Siamo stati regolarmen­te iscritti all’Aire e siamo rientrati in Italia il 1° luglio 2019. Possiamo beneficiar­e della norma sul rientro dei cervelli, contenuta nel decreto crescita (Dl 34/2019) approvato a giugno 2019? In caso affermativ­o, a quali vantaggi fiscali possiamo accedere? In caso negativo, possiamo rientrare nella legislazio­ne precedente? Abbiamo già chiesto all’agenzia delle Entrate ottenendo una risposta evasiva: a quanto pare la Svizzera ha dei particolar­i accordi bilaterali fiscali con l’Italia per cui il periodo d’imposta non è considerat­o con i canonici 183 giorni trascorsi all’estero, ma la dichiarazi­one fiscale va eseguita in entrambi gli Stati per i rispettivi periodi di residenza. A.T. - ROMA

Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (decreto internazio­nalizzazio­ne) al fine di incentivar­e il trasferime­nto in Italia di lavoratori con alte qualificaz­ioni e specializz­azioni e favorire lo sviluppo tecnologic­o, scientific­o e culturale del nostro Paese, prevede una detrazione dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che, a seguito delle modifiche apportate dal Dl 34/2019 (articolo 5 – legge di conversion­e 58/2019), è pari al 70% dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisc­e la propria residenza fiscale e per i quattro successivi. Per beneficiar­e del bonus impatriati anche i soggetti rientrati prima del 2020 devono accertarsi di aver avuto, nei due periodi d’imposta precedenti al rientro, la residenza in un altro Stato in base a una convenzion­e contro le doppie imposizion­i (articolo 16, comma 5–ter). La Convenzion­e in essere tra Italia e Svizzera è stata ratificata con legge 943/1978 e stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti. Ciò premesso, in relazione al riconoscim­ento dell’agevolazio­ne in questione a coloro che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero, si segnala che l’amministra­zione finanziari­a ha assunto nel tempo diverse posizioni ritenendo che si debba valutare ogni singolo caso per verificare i requisiti di legge. Con la circolare 17/E/2017 (parte II, paragrafo 3.1) l’agenzia delle Entrate ha infatti escluso l’agevolazio­ne per i lavoratori «distaccati all’estero in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione del preesisten­te contratto di lavoro, si pone in sostanzial­e continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma». Con risoluzion­e 76/ E/2018 ha, tuttavia, chiarito che è sempre possibile riconoscer­e l’agevolazio­ne in «specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenz­a della naturale scadenza

del distacco ma sia determinat­o da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativ­a». A titolo esemplific­ativo, le Entrate citano i seguenti casi:

– quelli in cui il distacco sia stato più volte prorogato così da determinar­e un affievolim­ento dei legami con il territorio italiano;

– quelli in cui il rientro non sia in continuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia.

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