Bonus per i «distaccati» con rientro non in continuità
Io e mia moglie siamo dipendenti di una multinazionale e siamo stati distaccati in Svizzera (lei da ottobre 2016 e io da dicembre 2016). Siamo genitori di un figlio nato in Svizzera a dicembre 2017. Siamo stati regolarmente iscritti all’Aire e siamo rientrati in Italia il 1° luglio 2019. Possiamo beneficiare della norma sul rientro dei cervelli, contenuta nel decreto crescita (Dl 34/2019) approvato a giugno 2019? In caso affermativo, a quali vantaggi fiscali possiamo accedere? In caso negativo, possiamo rientrare nella legislazione precedente? Abbiamo già chiesto all’agenzia delle Entrate ottenendo una risposta evasiva: a quanto pare la Svizzera ha dei particolari accordi bilaterali fiscali con l’Italia per cui il periodo d’imposta non è considerato con i canonici 183 giorni trascorsi all’estero, ma la dichiarazione fiscale va eseguita in entrambi gli Stati per i rispettivi periodi di residenza. A.T. - ROMA
Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione) al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese, prevede una detrazione dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che, a seguito delle modifiche apportate dal Dl 34/2019 (articolo 5 – legge di conversione 58/2019), è pari al 70% dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la propria residenza fiscale e per i quattro successivi. Per beneficiare del bonus impatriati anche i soggetti rientrati prima del 2020 devono accertarsi di aver avuto, nei due periodi d’imposta precedenti al rientro, la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni (articolo 16, comma 5–ter). La Convenzione in essere tra Italia e Svizzera è stata ratificata con legge 943/1978 e stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti. Ciò premesso, in relazione al riconoscimento dell’agevolazione in questione a coloro che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero, si segnala che l’amministrazione finanziaria ha assunto nel tempo diverse posizioni ritenendo che si debba valutare ogni singolo caso per verificare i requisiti di legge. Con la circolare 17/E/2017 (parte II, paragrafo 3.1) l’agenzia delle Entrate ha infatti escluso l’agevolazione per i lavoratori «distaccati all’estero in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma». Con risoluzione 76/ E/2018 ha, tuttavia, chiarito che è sempre possibile riconoscere l’agevolazione in «specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza
del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa». A titolo esemplificativo, le Entrate citano i seguenti casi:
– quelli in cui il distacco sia stato più volte prorogato così da determinare un affievolimento dei legami con il territorio italiano;
– quelli in cui il rientro non sia in continuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia.