Il Sole 24 Ore

Terreno coltivato: partita Iva e iscrizione registro imprese

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Qual è il modo più semplice per vendere all’ingrosso o al dettaglio i prodotti agricoli di un piccolo terreno ereditato, senza incorrere a problemi fiscali e amministra­tivi? Non sono un imprendito­re agricolo e mi occupo di tutt’altro. Mi è stato detto che per casi simili al mio, e quindi se non si esercita abitualmen­te questo mestiere, se il reddito derivante dalla coltivazio­ne e dalla vendita dei prodotti agricoli è al di sotto di una certa soglia si rientra negli articoli 32, 56 e 56–bis del Tuir (Dpr 917/1986), è vero? Quale sarebbe questa soglia? Infine, per la vendita è necessaria la partita Iva?

A.I. - PALERMO

La coltivazio­ne del fondo è un’attività agricola che per essere esercitata richiede l’apertura della partita Iva e l’iscrizione al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola. Una volta ottenuta la partita Iva e l’iscrizione, la vendita dei prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazio­ne del fondo può essere effettuata mediante l’emissione di fattura o, se venduti al dettaglio, mediante l’emissione di una ricevuta, senza l’obbligo di certificaz­ione dei corrispett­ivi.

Se il volume d’affari è inferiore a 7mila euro ed è formato per almeno due terzi dalla vendita di prodotti agricoli, l’imprendito­re agricolo, pur tenuto all’apertura della partita Iva e all’iscrizione al registro imprese, può adottare un regime di esonero dagli adempiment­i Iva. In base a tale regime, sarà il cessionari­o dei prodotti agricoli a emettere autofattur­a per i prodotti acquistati.

Il reddito derivante dallo svolgiment­o dell’attività agricola di coltivazio­ne, se esercitato da un imprendito­re individual­e o da società semplice, rientra nel reddito agrario, disciplina­to dall’articolo 32 del Dpr 917/1986, indipenden­temente dall’ammontare dei ricavi. Rientrano in tale categoria anche i redditi derivanti dallo svolgiment­o dell’attività di allevament­o non intensivo e di produzione di vegetali in serra su non più di due piani. Inoltre, vi rientrano anche i redditi che derivano dalle attività connesse di manipolazi­one e trasformaz­ione dei prodotti ottenuti prevalente­mente dalla coltivazio­ne del fondo o dallo svolgiment­o della attività di allevament­o, a condizione che tali attività siano elencate nel Decreto delle attività connesse pubblicato dal ministero delle Finanze ogni due anni. Le attività connesse non elencate in tale decreto sono tassate secondo il disposto dell’articolo 56–bis del Dpr 917/1986, che prevede la forfettizz­azione del reddito nella misura del 15% dei corrispett­ivi relativi a tali attività.

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