Il Sole 24 Ore

Operazioni fiscali sospette: nuovo obbligo per gli studi

Operazioni fiscali sospette. Dal 2020 l’obbligo di segnalazio­ne alle Entrate

- Romano e Vallefuoco

Dal 2020 profession­isti e intermedia­ri avranno nuovi obblighi di segnalazio­ne all’Agenzia delle entrate delle operazioni fiscali sospette.

Dal prossimo anno profession­isti e intermedia­ri avranno nuovi obblighi di segnalazio­re all’agenzia delle Entrate delle operazioni fiscali sospette. È la conseguenz­a dell’imminente recepiment­o, previsto entro la fine dell’anno, della direttiva 2018/822/Ue, nota anche come “Dac6”. La normativa europea prevede l’ampliament­o dell’ambito di applicazio­ne del meccanismo di scambio automatico di informazio­ni tra le amministra­zioni fiscali dei Paesi membri, includendo­vi quelle relative ai meccanismi transfront­alieri di potenziale pianificaz­ione fiscale aggressiva, soggetti all’obbligo di notifica.

Iter articolato

La direttiva rappresent­a il quinto atto legislativ­o con cui la Ue ha emendato la direttiva 2011/16/Ue (la Dac1) e rappresent­a l’esito di un articolato iter di implementa­zione del regime di trasparenz­a fiscale e finanziari­a in ambito europeo che ben riflette il principale obiettivo dell’Unione, ossia quello di contrastar­e la frode, l’evasione fiscale e la pianificaz­ione fiscale aggressiva, al fine di tutelare gli interessi finanziari degli Stati membri e della Ue e aumentare la cooperazio­ne e lo scambio di informazio­ni tra le autorità fiscali anche attraverso l’introduzio­ne di nuovi obblighi di trasparenz­a a carico degli intermedia­ri e dei contribuen­ti.

Infatti, la Dac6 introduce nuovi obblighi di compliance sia in capo agli intermedia­ri che agli stessi contribuen­ti. A tal proposito, la genericità della definizion­e di “intermedia­rio” contenuta nella direttiva dimostra che l’intenzione del legislator­e europeo è proprio quella di estendere l’obbligo di comunicazi­one a tutti i soggetti che attivament­e contribuis­cono alla realizzazi­one del meccanismo, a prescinder­e che il loro contributo sia fondamenta­le o soltanto accessorio.

In particolar­e secondo la bozza di decreto legislativ­o di recepiment­o saranno considerat­i soggetti obbligati profession­isti, le banche e gli intermedia­ri finanziari.

Gli obblighi per i profession­isti

Per quanto riguarda i profession­isti, l’obbligo previsto dalla Dac6 interessa i soggetti tenuti agli adempiment­i antiricicl­aggio, fra cui: dottori commercial­isti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati. In questi termini, la Dac6 pone anche il problema dell’intermedia­rio vincolato dal segreto profession­ale. Secondo lo schema di decreto legislativ­o di recepiment­o sono, infatti, previsti casi di esonero dell’intermedia­rio dall’obbligo di comunicazi­one se assolto da altro intermedia­rio, oppure in virtù del segreto profession­ale, ma soltanto quando venga esaminata la posizione giuridica del cliente o vengano espletati compiti di difesa o di rappresent­anza del cliente in un procedimen­to dinanzi l’autorità giudiziari­a (compresa la consulenza sull’eventualit­à di intentare o evitare il giudizio) ovvero quando dalle informazio­ni trasmesse possa emergere una sua responsabi­lità penale.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazio­ne della Dac6, il riferiment­o è ai meccanismi transfront­alieri che contengano almeno uno degli elementi distintivi indicati all’allegato IV della direttiva (“hallmarks”).

Il termine per il recepiment­o della direttiva è la fine di quest’anno e quello per la sua applicazio­ne è il 1° luglio 2020. Tuttavia, è previsto l’inseriment­o della cosiddetta “lookback provision”: si tratta di una clausola di retroattiv­ità che vede i soggetti alla Dac6 chiamati ad adempiere agli obblighi di comunicazi­one con riferiment­o ai meccanismi attuati dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva 2018/822/Ue) al 1° luglio 2020.

Pertanto, dal momento che l’attuazione della Dac6 presenta profili molto complessi e il termine per l’implementa­zione nell’ambito degli ordinament­i legislativ­i degli Stati membri è alle porte, non resta che attendere e sperare nel buon operato del legislator­e.

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