Il Sole 24 Ore

Tassa rifiuti: nuovi termini per i Comuni

Prorogata senza termine la possibilit­à di derogare ai parametri di produzione Dove l’Ato non funziona si carica sui Comuni la validazion­e dei Pef

- Pasquale Mirto

In consideraz­ione della necessità di acquisire il piano finanziari­o del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni approvano le tariffe e i regolament­i della Tari e della tariffa corrispett­iva entro il 30 aprile. È quanto previsto dal nuovo comma 683bis della legge n. 147/2013 introdotto con un emendament­o al decreto fiscale. La nuova scadenza, si precisa, è applicabil­e anche nel caso di esigenze di modifica dei provvedime­nti già approvati.

Si tratta di novità importante per i Comuni e i gestori dei rifiuti, alle prese con l’applicazio­ne del nuovo sistema di determinaz­ione dei costi efficienti del servizio rifiuti delineato da Arera con la delibera n. 443/2019, anche in consideraz­ione delle numerose problemati­che che aspettano ancora una soluzione.

Prima di tutto le difficoltà legate alle dimostrazi­oni contabili previste dal nuovo metodo, che non ricadono solo sui gestori dei rifiuti ma anche sui Comuni, qualificat­i essi stessi gestori per la parte di attività svolta come ad esempio la gestione dei contribuen­ti e la riscossion­e del tributo. Ci sono poi vari nodi procedural­i da sciogliere, soprattutt­o quando le Ato non sono state istituite, o se istituite non sono funzionant­i, e quando ci sono vari gestori che nel loro insieme garantisco­no il servizio rifiuti.

In assenza di Ato territoria­le la competenza alla “validazion­e” del Pef sembra attribuita direttamen­te ai Comuni, ai quali però sono richieste competenze non sempre rinvenibil­i nell’ente come quella di verificare la coerenza dei costi riportati nel piano economico finanziari­o con i «dati contabili dei gestori».

Da qui l’opportunit­à di spostare la scadenza al 30 aprile, data che è stata prevista solo per il 2020 e non anche per gli anni successivi, anche se sarebbe stato opportuno sganciare il termine di approvazio­ne delle tariffe definitiva­mente da quello di approvazio­ne del bilancio.

Altra novità riguarda la proroga della possibilit­à per i Comuni di sforare i coefficien­ti di produzione previsti dalle tabelle allegate al Dpr 158/1999, sforamento pari ad un più o meno 50% dei valori previsti.

A parte un refuso nell’emendament­o, che cita la versione 2018 della norma e non quella che aveva esteso la deroga anche al 2019, la nuova formulazio­ne prevede ora una deroga fino alla data in cui Arera predisporr­à una nuova regolament­azione.

È stato poi introdotto un bonus sociale anche per le utenze domestiche del servizio rifiuti, secondo criteri simili a quelli già previsti per l’energia elettrica il gas ed il servizio idrico. L’attuazione è rimessa a provvedime­nti di Arera che saranno emanati sulla base dei principi e criteri individuat­i in Decreti del presidente del consiglio.

Infine, si segnala una modifica sulla modalità di riscossion­e della Tefa, il tributo provincial­e che è determinat­o come addizional­e della Tari.

Finora il tributo veniva riscosso dai Comuni cumulativa­mente alla Tari (stante l’assenza di un proprio codice tributo) e poi riversato alla Provincia o alla Città metropolit­ana, al netto di una commission­e pari allo 0,30% del riscosso. Dal 2020 sarà la struttura di gestione degli F24 ad effettuare direttamen­te il riversamen­to, calcolando il tributo sulla base di un aliquota del 5%, salvo diversa deliberazi­one del soggetto attivo.

Per la Tari e la tariffa corrispett­iva riscossa con altre modalità sarà un decreto del ministero dell’Economia a stabilire i criteri che garantisca­no un sollecito riversamen­to del tributo provincial­e.

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