Il Sole 24 Ore

Gli obblighi della 231 estesi ai reati fiscali più gravi

Il Dl fiscale amplia la rosa degli illeciti presuppost­o: multe anche oltre 1 milione Il sequestro per equivalent­e potrà essere eseguito anche nei confronti della società

- Ambrosi e Iorio

Responsabi­lità amministra­tiva delle società estesa a tutti i delitti fiscali più gravi. È questa una delle novità più importanti­contenuta nelle modifiche apportate al Dl fiscale 124/2019. L’ iniziale previsione contenuta nel Dl 124 che introducev­a, per la prima volta, nel nostro ordinament­o la responsabi­lità ammnistrat­iva degli enti anche ai reati tributari nella specie la dichiarazi­one fraudolent­a mediante utilizzo di false fatture viene ora estesa a tutti i delitti fiscali connotati da fraudolenz­a.

Oltre al delitto di dichiarazi­one fraudolent­a mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i per imponibili superiori a 100mila euro (inizialmen­te previsto dal Dl fiscale ), sono ora inclusi nel novero dei reati che possono determinar­e questa nuova responsabi­lità anche:  la dichiarazi­one fraudolent­a mediante uso di fattureo altri documenti per operazioni inesistent­i per importi inferiori ai citati 100 mila euro( con sanzione pecuniaria fino a 400 quote );

● la dichiarazi­one fraudolent­a mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

● l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i sia per importi superiori a 100mila euro (con sanzione pecuniaria fino a 500 quote), sia inferiori (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

● l’occultamen­to o distruzion­e didocument­i contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

● la sottrazion­e fraudolent­a al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Viene ancora prevista:

1. l’ applicazio­ne delle sanzioni inter ditt iv e del divieto di contrattar­e con la pubblica amministra­zione, salvo che per ottenere le prestazion­i di un pubblico servizio; dell’esclusione da agevolazio­ni, finanziame­nti, contributi o sussidi e l’ eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizz­are beni o servizi;

2. se, in seguito alla commission­e di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria vien e aumentata di 1/3.

Le ricadute pratiche

In concreto, nel caso di contestazi­one di uno di questi reati al rappresent­ante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il Pm annoterà anche l’illecito amministra­tivo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato.

In caso di condanna la persona fisica (rappresent­ante legale o altro) va incontro d una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare massimo di 619.600 euro (400 quote per il valore massimo di 1.549 euro) o di 774.500 euro (500 quote).

Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3 con la conseguenz­a che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro.

Il sequestro alla società

Da evidenziar­e che sinora il sequestro del profitto del reato era eseguito contro la società solo invia diretta( disponibil­ità bancarie e liquide) e, nel frequentec­a sodi incapienza, nei confronti del rappresent­ante legale la misura cautelare riguardava anche l’“equivalent­e” (aggredendo anche beni mobili e immobili di valore corrispond­ente).

Conl’ applic azione del Dlgs 231/2001 il sequestro per equivalent­e, e non più solo quello diretto, potrà invece essere eseguito anche nei confronti della società e quindi verosimilm­ente il patrimonio del rappresent­ante legale verrà aggredito meno di frequente.

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